L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello 730/2024, per pensionati e dipendenti, utile alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2023.
Al modello sono allegate, come di consueto, le istruzioni da seguire per la detraibilità delle spese, tra queste vi sono le spese mediche, che vanno indicate nel Quadro E Oneri e spese.
Vediamo in dettaglio:
- dove indicare le spese mediche detraibili,
- quali sono le spese da potrtare in detrazione nel Modello 730/2024
- la documentazione da conservare in caso di controllo da parte delle Entrate.
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1) 730/2024: dove indicare le spese mediche detraibili
Nel Modello 730/2024 le spese mediche detraibili vanno indicate nel Quadro E Oneri e spese, al rigo E1.
In dettaglio, nel Rigo E1 - Spese sanitarie, in Colonna 2 (Spese sanitarie) occorre indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico.
Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Attenzione al fatto che per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Di seguito è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione.
Attenzione al fastto che le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all’imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 dello stesso rigo E1.
E' importante sottolienare che, se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
A questo scopo è sufficiente barrare l’apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).
I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.
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2) 730/2024: le spese mediche detrabili
Nel 730/2024 è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese mediche sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile vedere le istruzioni del rigo E25);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).
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3) 730/2024: i documenti da conservare per la detraibilità delle spese mediche
Per le spese indicate nel rigo E1, e anche E2, E3, E25 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme.
Si riportano esempi che riguardano tanto le spese mediche per sè che quelle per i familiari a carico, ad esempio:
- per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:
- relative all’acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute, intestate alla persona con disabilità o al familiare, a cui la persona disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto con certificazione d’invalidità ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la disabilità della persona, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata. Nonché una certificazione attestante la disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
- per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo, il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l’autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla documentazione da conservare si rinvia alla circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 e la circolare n. 15/E del 19 giugno 2023.
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