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RESPONSABILITÀ DEI SINDACI: IN DIRITTURA DI ARRIVO LA NUOVA NORMA

Responsabilità dei Sindaci: in dirittura di arrivo la nuova norma

In dirittura di arrivo la riscrittura dell'art 2407 cc sulla Responsabilità dei Sindaci già approvato dalla Camera e ora in Senato per l'ultimo passaggio

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Dopo l'approvazione dalla Camera del DDL di modifica dell'art 2407 del cc (Leggi anche Responsabilità Sindaci: ok della Camera al tetto limite) e il deposito in Senato di alcuni emendamenti alla norma, in data 29 gennaio la Commissione Giustizia del Senato ha concluso la discussione sul testo già approvato dalla Camera, rifiutando alcuni degli emendamenti presentati e altri sono stati ritirati dai relatori, pertanto il testo che giunge in Senato resta identico al primo.

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1) Responsabilità dei Sindaci: prosegue l'iter della riforma

Ricordiamo che il testo del nuovo art. 2407 c.c. recita come segue: “I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno”.

Ricordiamo anche che il disegno di legge, fortemente voluto dal Consiglio nazionale dei commercialisti, soddisfatto del via libera senza modifiche.

Si attende l'approvazione definitiva e l'entrate in vigore della importante novità.

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