Ancora ritardi nelle funzionalità del Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche istituito con la recente riforma dello sport con la dichiarato intento di semplificare gli adempimenti delle associazioni e società sportive .
Per approfondire leggi Registro nazionale attività sportive nuovo Regolamento
A pochi giorni della scadenza per l'invio alla Agenzia e alla consegna agli interessati delle Certificazioni Uniche 2024 ( Qui modello e istruzioni) giungono segnalazioni che l'accesso alla funzione deputata a questo adempimento per ASD e SSD risulta ancora non disponibile.
Si ricorda che la scadenza ordinaria per le CU è fissato a lunedi 18 marzo 024 per i compensi di lavoro sportivo dipendente o assimilati (come la collaborazione coordinata e continuativa divenuta modalità praticamente obbligatoria a partire dal 1 luglio 2023 a seguito dell'entrata in vigore del dlgs 36 2021)
Il problema è meno urgente invece per le CU contenenti esclusivamente redditi dichiarabili con il modello Redditi pf 2024, sulle quali è intervenuta con la risoluzione 13 del 4 marzo 2024, l’agenzia delle Entrate chiarendo che l’invio potrà avvenire anche entro il 31 ottobre 2024.
Leggi in merito Certificazione unica autonomi anche entro il 31 ottobre
Resta il fatto che se la piattaforma continuerà a non essere accessibile o non venga comunicata una proroga dei termini i rappresentanti delle ASD dovranno rinunciare all'adempimento in autonomia e provvedere all'invio tramite intermediari abilitati .
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1) Le possibili sanzioni per omesso o ritardato invio della CU
Di norma per ogni Cu non inviata entro la scadenza è prevista una sanzione pari a 100 euro , con un massimo di 50.000 euro, che si riduce a 33,33 euro per singola certificazione con un massimo di 20.000 euro in caso di invio entro 60 giorni dalla scadenza, che in questo caso cadrebbe il 16 maggio 2024 (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr 322/1998).
La norma di riferimento specifica in particolare che "Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'art 12 del dlgs n 472/97 con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000."
Non si esclude comunque la possibilità di una sanatoria, visto che il ritardo dell'adempimento non è imputabile ai contribuenti .
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