Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, è intervenuto in merito all'applicabilità della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dall'articolo 1, commi 224-237-bis della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano chiudere sedi dei propri stabilimenti produttivi con licenziamento di più di 50 lavoratori.
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1) Procedura licenziamenti collettivi L. 234 2021: obblighi e sanzioni
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 224-238, L. n. 234/2021) ha introdotto specifici obblighi per le aziende con più di 250 dipendenti che intendano chiudere reparti autonomi e licenziare almeno 50 lavoratori. Tali previsioni si aggiungono a quanto già previsto dalla Legge n. 223/1991 (comunicazione preventiva alle RSU e rispetto di precisi criteri di scelta dei dipendenti da licenziare)
In tali casi infatti l’azienda è obbligata a comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 90 giorni, l’avvio della procedura:
- ai sindacati,
- alle Regioni interessate,
- al Ministero del Lavoro,
- al Ministero dello Sviluppo Economico
Entro 60 giorni dall’avvio, è necessario presentare un piano per ridurre l’impatto economico e occupazionale, con una durata massima di 12 mesi.
Sanzioni previste
- Mancata presentazione o incompletezza del piano: il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo di licenziamento in misura doppia.
- Inadempimenti sul piano approvato: se l’azienda non rispetta gli impegni, tempi o modalità di attuazione, si applica la stessa sanzione.
- Assenza di accordo sindacale: il contributo di licenziamento viene aumentato del 50%.
Se invece il piano viene concordato con i sindacati e sottoscritto, i licenziamenti collettivi previsti al termine del piano saranno soggetti al contributo di licenziamento ordinario, senza maggiorazioni.
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2) Licenziamento collettivo in piu sedi: Il caso
La richiesta cui risponde l'interpello 1 2025 era stata presentata dalla organizzazione di datori di lavoro del commercio FEDERDISTRIBUZIONE, la quale chiedeva se il datore di lavoro che abbia occupato, nell'anno precedente, più di 250 dipendenti e decida di chiudere contemporaneamente due distinte unità produttive, di cui
- una con più di 50 dipendenti e
- l'altra con meno di 50 dipendenti,
per quest'ultima possa avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo (ai sensi della Legge n. 223/1991) invece della procedura speciale di cui alla Legge n. 234/2021.
La risposta del ministero è negativa: viene chiarito in particolare che il datore di lavoro che decide di chiudere diverse unità licenziando complessivamente piu di 50 dipendenti è comunque tenuto a rispettare la procedura speciale , anche quando solo in una sola di esse ci siano più di 50 lavoratori coinvolti.
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