Nel decreto 19 2024 di attuazione del PNRR sono previste misure agevolative e semplificazioni per i casi di violazioni in ambito contributivo e dei premi INAIL che dovrebbero entrare in vigore dal 1 settembre 2024.
L'approccio intende favorire l'adempimento collaborativo e segue l'impostazione già prevista in ambito tributario con i recenti decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale (legge 111/2023).
Si ricorda che il decreto 19 2024 , detto DL PNRR entrato in vigore lo scorso 3 marzo e convertito in legge 56 2024 del 29.4.2024, dedica molti altri articoli al lavoro intervenendo con un inasprimento delle sanzioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In ambito contributivo, come detto, si riscrive complessivamente il regime sanzionatorio anche con alcuni aggravi; si segnalano in particolare le seguenti novità rispetto al regime vigente:
- per le omissioni contributive, in caso di adempimento spontaneo entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria non si applica la maggiorazione delle sanzioni civili;
- per l'omissione di comunicazioni rilevanti in tema di reddito prodotto che producano modifiche negli obblighi contributivi si applicano le sanzioni pari al 30% ma senza superare il 60% di quanto dovuto
- le sanzioni invece aumentano al 7,5% aggiuntivo rispetto al tasso ufficiale in caso di versamento di contributi e premi oltre i 60 gg
Di seguito, il riepilogo delle nuove norme in ambito sanzionatorio e di nuove comunicazioni semplificate con l'istituto, per le quali si attendono ulteriori dettagli dall'INPS.
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1) Tabella nuove sanzioni per omissioni contributive - Un esempio
Vediamo in dettaglio le nuove sanzioni con l'aiuto di una tabella:
Violazione | Sanzione | Condizioni Specifiche |
Mancato o ritardato pagamento o in misura inferiore al dovuto | sanzioni civili al tasso ufficiale di riferimento + 5,5% annuo. Sanzione massima: non superiore al 40% dell'importo non pagato. | Se il pagamento avviene entro 120 giorni senza contestazioni, la maggiorazione ordinaria del 5,5% non si applica. |
Evasione (registrazioni, denunce, dichiarazioni omesse/non vere) | 30% annuo Sanzione massima: 60% dell'importo non pagato. S |
Sanzione ridotta applicabile solo con pagamento della prima rata in caso di rateizzazione. |
Situazione debitoria rilevata d'ufficio o da verifiche | 50% del tasso applicabile secondo a) o b) | Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica. La misura ridotta si applica con il pagamento della prima rata in caso di rateizzazione. |
Mancato/ritardato pagamento per incertezze giuridiche/amministrative | Se il pagamento avviene entro il termine fissato dagli enti impositori si applicano solo gli interessi legali senza sanzione civile come da art. 1284 del Codice Civile. |
A titolo di esempio: la sanzione civile, che normalmente include un tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti, viene ridotta, limitandosi al solo Tur. Quindi, con un Tur al 4,25%, la sanzione civile ordinaria sarebbe del 9,75%, ma con il nuovo ravvedimento si riduce al 4,25%.
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2) Decreto PNRR 19 2024 semplificazione comunicazioni con INPS
Dal 1 settembre 2024 si prevedono anche nuove modalità di comunicazione tra INPS e contribuenti , sempre nell'ottica di agevolare la regolarità contributiva prima di eventuali contestazioni.
L'INPS condividerà con i contribuenti o i loro intermediari i dati raccolti anche da altre banche dati riguardanti le prestazioni lavorative e gli obblighi previdenziali che ne derivano; allo stesso modo i contribuenti avranno a disposizione nuovi strumenti per segnalare all'Istituto informazioni aggiuntive.
Le modalità operative di questi rapporti saranno definite dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS e dovranno essere approvate dal Ministro del Lavoro entro 60 giorni dalla proposta.
ATTENZIONE l'INPS potrà controllare gli obblighi contributivi compresi quelli legati a lavoro in somministrazione o tramite distacco o appalto utilizzando dati propri o di altre amministrazioni e su questa base potrà chiedere ai contribuenti ulteriori informazioni e anche convocare gli interessati presso gli uffici territoriali . Se dalle verifiche emergeranno discrepanze, l'istituto potrà emettere avvisi di accertamento che verranno inviati via PEC.
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