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TACHIGRAFI AUTOTRASPORTO: CHIARIMENTI DAL MINISTERO

Tachigrafi autotrasporto: chiarimenti dal ministero

Pubblicate tre circolari del Ministero dell'Interno: la documentazione digitale sulla formazione degli autotrasportatori sul tachigrafo può evitare sanzioni all'impresa

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l 27 dicembre 2024 , il Ministero dell’Interno ha pubblicato tre circolari riguardanti i tachigrafi nei mezzi di autotrasporto per conto terzi che specificano alcune particolarità in materia di  utilizzo del tachigrafo, sanzioni e registrazioni da effettuare.

Vediamo in dettaglio  con  focus  in particolare sui contenuti  della circolare 38974 /2024  che chiarisce  quanto  recentemente modificato dal decreto legge 131 2024 "Salvainfrazioni".

1) Documentazione digitale sulla formazione ad evitare le sanzioni

Nella circolare prot. 38974  il Ministero chiarisce  che devono essere presenti a bordo del veicolo e mostrati in caso di controllo i documenti  che dimostrano  che l’impresa ha adempiuto correttamente all’obbligo di formare i conducenti sulle modalità di utilizzo del tachigrafo e sulle norme di comportamento correlate.

 Si ricorda che sul tema la circolare n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24 marzo 2017, ricordava  che per le infrazioni ai Regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014 da parte degli autotrasportatori,  l’impresa di trasporto ha una responsabilità oggettiva, che  ricorre in caso di inefficiente organizzazione  o per non aver fornito adeguate istruzioni e avere omesso i controlli periodici sull'attività dei propri autisti,  in particolare sui tempi di guida e sul uso corretto del tachigrafo.

 Nel caso però  l’impresa  possa provare di avere  correttamente adempiuto agli oneri di formazione e controllo e abbia organizzato l’attività dei conducenti in modo da rispettare le disposizioni  di legge , la responsabilità dell’impresa per le infrazioni commesse dai propri autisti può essere del tutto esclusa.

 Quindi , in caso di infrazioni definite come minori , non puo essere contestato all’impresa l’articolo 174, comma 14, Codice della strada, qualora venga data prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo.

In tutti gli altri casi, invece, il personale dovrà procedere alla contestazione, rimettendo però la valutazione sulla  responsabilità dell’impresa al Prefetto o al giudice di pace in sede di ricorso.

Nel nuovo documento si precisa che la documentazione puo essere esibita anche in formato digitale ma sempre prima della redazione del verbale.



2) Obbligo retrofit e carte tachigrafiche: altri chiarimenti

Il Ministero nella circolare prot. 38985  ricorda che è stato introdotto un periodo di tolleranza di due mesi per l’applicazione della norma sull’obbligo di retrofit dei veicoli non dotati di tachigrafo intelligente di seconda generazione. 

Durante questo intervallo, che si concluderà il 28 febbraio 2025, gli operatori non conformi saranno sensibilizzati senza che vengano contestate violazioni.

Inoltre, la stessa circolare evidenzia una nuova esenzione dall’obbligo di utilizzo del tachigrafo per i veicoli destinati al trasporto di denaro o valori, come previsto dall’articolo 31 della Legge n. 177/2024.

La  circolare prot. 38980 2024  fornisce invece indicazioni sulle registrazioni da effettuare con le carte tachigrafiche utilizzate dagli autisti e sulla dimostrazione, agli organi di controllo , delle attività svolte negli ultimi 56 giorni . 

Viene specificata la procedura per garantire la corretta documentazione nel caso di utilizzo di carte tachigrafiche "Gen2v1", rilasciate fino al 20 luglio 2023. Queste carte potrebbero non registrare tutti i parametri aggiuntivi, come "Traghetto/Treno" o "Cambio Nazione". Per ovviare a questa limitazione, si consiglia di stampare quotidianamente uno scontrino cartaceo dal tachigrafo, così da conservare i dati necessari in caso di eventuale perdita di alcune registrazioni.

Fonte immagine: Foto di Kosta da Pixabay
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