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DECRETO DILAZIONI: LE REGOLE MEF PER LE DILAZIONI DAL 2025

Decreto dilazioni: le regole MEF per le dilazioni dal 2025

Pubblicato il bollinato del Decreto MEF del 27 dicembre con tutte le regole per le nuove rateizzazioni dei debiti, i dettagli

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Il MEF ha reso disponibile sul proprio sito il Decreto 27 dicembre con le regole per le nuove dilazioni per i debiti dei soggetti che versano in stato di particolare difficoltà, il testo è atteso ora in GU.

In particolare, il decreto, in attuazione dell’articolo 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dal Dlgs n 110/2024, leggi anche: Rateizzazione delle cartelle: nuove regole dalla Riscossione):

  • a) stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’articolo 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; 
  • b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
  • c) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all’articolo 19, comma 1.2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

1) Decreto Ruoli: le regole MEF per le dilazioni dal 2025

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato il decreto attuativo della nuova dilazione dei ruoli, atteso ora in Gazzetta ufficiale, con cui sono stati individuati i criteri in base ai quali potrà essere concessa la dilazione.

A tal proposito, il decreto specifica le difinizioni di:

  • a) “Indice di liquidità”: il rapporto (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente; 
  • b) “Indice Alfa”: 
    • 1) per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / valore della produzione, calcolato ai sensi dell'articolo 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;
    • 2) per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomìni, non rientranti tra quelli di cui al numero 1) della presente lettera, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / (proventi + ricavi)] x 100; 
  • c) “Indice Beta”: il valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’articolo 1130-bis del codice civile e approvato dall’assemblea condominiale] x 100; d) “I.S.E.E.”: l’Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; e) “nucleo familiare”: il nucleo familiare di riferimento ai fini I.S.E.E.

I dettagli sui criteri definiti dai tre allegati pubblicati insieme al decreto:

  • Allegato 1 criteri di difficoltà per le persone fisiche,
  • Allegato 2 criteri di difficoltà per soggetti diversi dalla persone fisiche,
  • Allegato 3 criteri di difficoltà per particolari soggetti.

Attenzione al fatto che, in precedenza i criteri di individuazione dello stato di temporanea difficoltà finanziaria non sono mai stati indicati a livello normativo, ma affidati a delle direttive emanate dalla Riscossione, il cui contenuto, è in gran parte confermato dal decreto appena emanato.

2) Decreto Dilazioni: le regole MEF per le istanze dal 2025

Le novità sulla dilazione in base alle modifiche del Dlgs n 110/2024, ricordimo che prevedono che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

  • a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Inoltre si prevede che, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
  • b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:  
    • 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    • 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
    • 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Allegato

DM dilazioni 27.12.2024
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