Con il Provvedimento n 456918 del 23 dicembre si modificano parzialmente le disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, rese con atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 21447 del 29 gennaio 2024, a far data dal 1° novembre 2024.
Leggi in proposito Ristrutturazioni debiti: regole ADE per accordi presentati dal 1.02.
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1) Ristrutturazione debiti: competenza degli uffici per la firma della proposta
In particolare, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), l’adesione alla proposta, ai sensi del comma 2, quarto periodo, del medesimo articolo, è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio Crisi di impresa, istituito, insieme al Settore Coordinamento Contenzioso, Riscossione e Gestione crisi d’impresa di cui fa parte, nell’ambito della Divisione Contribuenti, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 330807 dell’8 agosto 2024.
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