HOME

/

FISCO

/

TOSAP - COSAP - TARSU - TASSE VARIE

/

DIRITTO CAMERALE 2025: FISSATI GLI IMPORTI

Diritto Camerale 2025: fissati gli importi

Invariati gli importi del diritto camerale: vediamo le regole e le tabelle con gli importi dalla nota MIMIT n 127214 del 18 dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Resta invariato il Diritto Camerale per le imprese per l'anno 2025.

Il MIMIT con un nota del 18 dicembre ha riepilogato tutte le regole e fissati i valori per il prossimo anno.

Ti potrebbe interessare:

1) Diritto Camerale 2025: importi invariati

La nota n 127214/2024 del MIMIT ricorda che l'art 28 comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n 114 dell'11 agosto 2014, stabilisce che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all art'18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento".
Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste.
In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2025; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.
Si ritiene, infatti, in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2025 del predetto decreto che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.
Ciò premesso si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025.

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE


importi 2025

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Sede

Unità locale

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione
* speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

€ 44,00

€ 8,80

* Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

€ 100,00

€ 20,00

IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Sede

Unità locale

* Società semplici non agricole

€ 100,00

€ 20,00

* Società semplici agricole

€ 50,00

€ 10,00

* Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n 96/2001

€ 100,00

€ 20,00

* Soggetti iscritti al REA

€ 15,00


IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO



* per ciascuna unità locale/sede secondaria

€ 55,00


Le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2024 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Fasce e aliquote 2014

Scaglioni di fatturato
(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)

ALIQUOTE

da euro

a euro

0

100.000,00

€ 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

0,001%
(fino ad un massimo di €
40.000,00)

Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
Si evidenzia, inoltre, che anche l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell'esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota n 19230 del 30 [n.d.r. 3] marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione.
Fondo di perequazione, sviluppo e premialità
Restano, al momento, confermate, per l'anno 2025, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:

  • 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
  • 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
  • 6,6% oltre € 10.329.138,00.

Sono, altresì, confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
Infine, come noto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto 23.02.2023 ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A) del medesimo decreto.
Al riguardo si richiama l'attenzione sull'obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2025, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto sopra citato; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2024, tali camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall'incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 non già rendicontate al 30 giugno 2024.
Dette camere di commercio sono tenute a presentare, pertanto, la rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale 2024, unitamente alle residue risorse del triennio 2020-2022, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.

Fonte immagine: Foto di e-gabi da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TOSAP - COSAP - TARSU - TASSE VARIE · 19/12/2024 Diritto Camerale 2025: fissati gli importi

Invariati gli importi del diritto camerale: vediamo le regole e le tabelle con gli importi dalla nota MIMIT n 127214 del 18 dicembre

Diritto Camerale 2025: fissati gli importi

Invariati gli importi del diritto camerale: vediamo le regole e le tabelle con gli importi dalla nota MIMIT n 127214 del 18 dicembre

Ecotassa: i codici tributo per pagare le somme accertate dall'ADE

Le Entrate istituiscono i codici tributo per versare le somme accertate dal Fisco per gli omessi versamenti dell'Ecotassa

Diritto Camerale 2024: entro il 30 agosto con lo 0,40%

Riepilogo delle scadenze del diritto camerale 2024: scaduto il termine ordinario ma si può pagare con maggiorazione

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.