HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

TASSI INTERESSE INPS AGGIORNATI DAL 18 DICEMBRE 2024

Tassi interesse Inps aggiornati dal 18 dicembre 2024

Nuovi tassi di interesse dal 18 dicembre al 9,15% per la dilazione dei contributi previdenziali dopo la decisione della BCE . Istruzioni su nuove sanzioni DL 19 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare 103 dek 17 .12.2024 INPS  interviene nuovamente  per adeguare il tasso di interesse su dilazioni e sanzioni relative ai contributi previdenziali ,  a seguito delle ultime  decisioni della Banca centrale Europea   che ha ridotto il tasso di sconto sulle operazioni di rifinanziamento  dell’Eurosistema  di un ulteriore 0,25%,  portandolo al 3,15%.

In sintesi si prevede che dal 18 dicembre 2024 

  • l’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti di previdenza e assistenza obbligatorie, scende al 9,15%
  • la misura delle sanzioni civili  scende all' 8,65%. ( con le eccezioni previste dal DL 19 2924 sotto specificate)

Di seguito maggiori dettagli forniti dall'Istituto .

1) Tasso interesse INPS per dilazioni rateazioni

INPS  specifica quindi  che: 

  • con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal  18 dicembre 2024 si applica il tasso  di interesse del  9,15%.
  • I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
  • Nei casi di autorizzazione al differimento del termine i nuovo tasso è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di  dicembre 2024.

2) Sanzioni civili INPS tasso e novità dopo il dl 19 2024

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti).

INPS ricorda che al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: 

  • se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,15% annuo
  • Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:

  • -    come già previsto  in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari all’8,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
  •  -    ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 7,5 punti).
  • Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali .


 

3) Sanzioni civili in caso di procedure concorsuali

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno)[, dal 18 dicembre 2024 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,15%.

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2025 · 20/12/2024 Contributi artigiani e commercianti ridotti per i nuovi iscritti del 2025

Ai soggetti che si iscrivono nel 2025 alla gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali riduzione del 50%. Lo prevede la legge di bilancio 2025

Contributi artigiani e commercianti ridotti  per i nuovi iscritti del 2025

Ai soggetti che si iscrivono nel 2025 alla gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali riduzione del 50%. Lo prevede la legge di bilancio 2025

Certificati invalidità:  la procedura sperimentale  dal 2025

Inizia l'applicazione della riforma sulla disabilità in 9 province da gennaio 2025 nuove modalità per il certificato medico introduttivo e per l'abilitazione dei medici

Visite invalidità:  semplificazioni  dal 2025

novità in legge di bilancio 2025 per le revisioni dei pazienti oncologici anche solo tramite documentazione e unica visita per diverse patologie in caso di ìinvalidità

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.