Con la circolare 103 dek 17 .12.2024 INPS interviene nuovamente per adeguare il tasso di interesse su dilazioni e sanzioni relative ai contributi previdenziali , a seguito delle ultime decisioni della Banca centrale Europea che ha ridotto il tasso di sconto sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema di un ulteriore 0,25%, portandolo al 3,15%.
In sintesi si prevede che dal 18 dicembre 2024
- l’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti di previdenza e assistenza obbligatorie, scende al 9,15%
- la misura delle sanzioni civili scende all' 8,65%. ( con le eccezioni previste dal DL 19 2924 sotto specificate)
Di seguito maggiori dettagli forniti dall'Istituto .
1) Tasso interesse INPS per dilazioni rateazioni
INPS specifica quindi che:
- con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 dicembre 2024 si applica il tasso di interesse del 9,15%.
- I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
- Nei casi di autorizzazione al differimento del termine i nuovo tasso è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2024.
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2) Sanzioni civili INPS tasso e novità dopo il dl 19 2024
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti).
INPS ricorda che al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso:
- se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,15% annuo
- Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
L’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:
- - come già previsto in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari all’8,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- - ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 7,5 punti).
- Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali .
3) Sanzioni civili in caso di procedure concorsuali
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno)[, dal 18 dicembre 2024 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,15%.