Con ordinanza n 995 del 31 gennaio il Consiglio di stato si è espresso sulla questione del visto di conformità ai tributaristi.
Sarebbero rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'Associazione Nazionale Tributaristi Lapet rispetto alle previsioni che limitano l’apposizione del visto di conformità ai tributaristi.
La causa è stata azionata dall'Associazione dei tributaristi e da una professionista che si era vista negare dall’Agenzia delle Entrate l’abilitazione al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva dalla stessa inviate.
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1) Visto di conformità ai tributaristi: il parere del Consiglio di Stato
L'ordinanza n 995/2024 dopo una ampia trattazione conclude come segue: "nella misura in cui per quanto finora esposto non appaiono apprezzabili effettive ragioni per impedire a professionisti abilitati all’invio delle dichiarazioni dei redditi all’amministrazione finanziaria l’ulteriore attività consistente nel rilasciare a favore di quest’ultima l’attestazione necessaria a semplificarne l’attività di controllo, si profila una discriminazione in danno della categoria professionale pregiudizievole per il loro diritto di matrice sovranazionale alla libera prestazione dei loro servizi, non necessaria perché sfornita di un sottostante motivo imperativo di interesse generale e sproporzionata perché eccedente gli obiettivi di tutela dell’interesse fiscale dello Stato".
Ciò concluso, lo stesso Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio (ai sensi del sopra citato art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) nelle more della definizione dell’incidente di costituzionalità in relazione alle questioni delibate e riferite all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella parte in cui individua i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità nell’elenco di professionisti contenuto nelle sole lett. a) e b) del comma 3 dell’art. 3, del DPR del 22 luglio 1998, n. 322, e non anche negli altri soggetti indicati dallo stesso comma 3 e, in particolare, in quelli di cui alla lett. e), tra cui rientrano i ricorrenti.