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DURC: IL RILASCIO NON IMPEDISCE LA REVOCA DEI BENEFICI

DURC: il rilascio non impedisce la revoca dei benefici

Nella Sentenza della Cassazione n. 30788/2024 chiarimenti sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che ha funzione solo "dichiarativa"

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La sentenza n. 30788/2024 della Corte di Cassazione  riafferma un principio non scontato sulle controversie riguardanti la decadenza dai benefici contributivi l per i quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

 Questo caso specifico coinvolge l’INPS e una società cooperativa, la quale aveva ottenuto un DURC regolare nonostante fosse accertata una precedente violazione contributiva. 

La decisione della Cassazione  che ha accolto le ragioni dell'INPS, ha riaffermato principi fondamentali relativi alla regolarità contributiva e alla corretta applicazione degli sgravi fiscali, chiarendo la funzione  solo dichiarativa del DURC.

1) Durc e omesso versamento contributivo: il caso

La vicenda trae origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS nei confronti della International Società Cooperativa per il mancato versamento di contributi previdenziali nel periodo compreso tra dicembre 2014 e marzo 2015. La cooperativa aveva richiesto e ottenuto sgravi contributivi sulla base del presunto rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Tuttavia, un controllo ispettivo aveva rilevato irregolarità contributive relative a periodi precedenti, nello specifico aprile 2012 - aprile 2014.

Il Tribunale di primo grado aveva respinto l’opposizione della cooperativa contro l’avviso di addebito, affermando che la società fosse decaduta dal diritto agli sgravi contributivi a causa delle violazioni accertate. 

In appello, la Corte di Milano aveva invece riformato questa decisione, sostenendo che il DURC rilasciato dall’INPS l’8 aprile 2015 attestasse la regolarità contributiva della cooperativa per il periodo oggetto del contenzioso.

L’INPS ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, nonché del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 n. 28578. La normativa in questione stabilisce che i benefici contributivi sono subordinati non solo al possesso del DURC, ma anche all’assenza di violazioni in materia di obblighi contributivi e rispetto delle condizioni di lavoro e di sicurezza.

  Come noto infatti il DURC viene richiesto in diversi contesti, tra cui:

  • Partecipazione a gare di appalto.
  • Accesso a benefici fiscali e contributivi.
  • Ottenimento di autorizzazioni e licenze.

Il ricorso è stato fondato su un principio chiaro: il semplice rilascio del DURC non equivale automaticamente alla regolarità contributiva.

 Secondo l’INPS, la presenza di irregolarità pregresse – non sanate entro i termini richiesti – giustifica la revoca degli sgravi e il recupero delle somme dovute.

2) La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Milano. 

La motivazione centrale della Suprema Corte è che il DURC, pur essendo una condizione necessaria per beneficiare degli sgravi contributivi, non è di per sé sufficiente. Infatti, la normativa richiede anche:

  • L’assenza di violazioni contributive accertate.
  • Il rispetto degli obblighi di legge e degli accordi collettivi nazionali e territoriali.

La Corte ha richiamato un principio consolidato secondo cui il DURC ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva.

 In altre parole, il documento attesta una situazione di regolarità al momento della sua emissione, ma non può sanare automaticamente violazioni pregresse o impedire all’INPS di recuperare contributi indebitamente non versati.

La Corte ha ribadito  inoltre altri  principi fondamentali in materia di obbligazioni contributive:

  • Natura inderogabile delle obbligazioni contributive: Gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali derivano direttamente dalla legge e non possono essere modificati o annullati da atti amministrativi.
  • Obbligo di diligenza del datore di lavoro: Spetta al datore di lavoro garantire il rispetto degli obblighi contributivi e sanare tempestivamente eventuali irregolarità.

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3) La norma di legge sul DURC

L’articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 stabilisce che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC e all’assenza di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza. Il DURC è quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter accedere agli sgravi. La norma prevede altresì che il datore di lavoro debba rispettare tutti gli altri obblighi di legge e i contratti collettivi applicabili.

Questa disposizione mira a garantire che i benefici contributivi siano concessi solo a quei datori di lavoro che rispettano pienamente le normative e non presentano irregolarità nei versamenti previdenziali

Il DURC è uno strumento fondamentale per attestare la regolarità contributiva delle imprese.

Come sottolineato dalla Cassazione, il DURC ha una funzione di attestazione amministrativa e non può sanare automaticamente violazioni accertate dagli enti previdenziali. In caso di irregolarità pregresse, anche se il DURC è stato rilasciato, l’INPS conserva il diritto di revocare i benefici e recuperare le somme dovute.

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