Con il Provvedimento n. 105669 dell'8 marzo 2024 le Entrate vanno a modificare il precedente Provvedimento n 433608 del 24.11.2022 relativo alla fatturazione elettronica.
Si tratta in sintesi di applicare la norma introdotta dal Dl Anticipi o collegato fiscale relativamente alle cosiddette e-fatture col consumatore finale e alla relativa possibilità di consultazione delle stesse con il servizio dell'agenzia delle entrate.
Vediamo le novità decorrenti dal 20 marzo.
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Il provvedimento del 24 novembre 2022 disciplina, tra l’altro, i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.
Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, che consente agli operatori IVA - o ai loro intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.
L’adesione espressa era necessaria in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
L’articolo 4-quinquies, comma 4, del Collegato Fiscale ha modificato la disposizione, eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.
Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, con il presente provvedimento si dispone la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.
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Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.
Infine, con il presente provvedimento, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.