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CCNL SICUREZZA E INVESTIGAZIONI: FIRMATO IL RINNOVO

CCNL sicurezza e investigazioni: firmato il rinnovo

Le novità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza firmato da Fedderterziario e UGL

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In data 26 novembre, le associazioni AISS, Federterziario, Piuservizi e la Federazione Nazionale UGL Sicurezza Civile, con l’assistenza di ANCL, hanno firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza. Vediamo di seguito le principali novità  economiche e contrattuali .

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1) CCNL sicurezza e investigazioni novità economiche

Trattamento Economico Mensile


Il nuovo contratto, valido dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, prevede un incremento del trattamento economico in due tranche:

 una a gennaio 2025 e l’altra a gennaio 2026. 

L’articolo 74 stabilisce i nuovi importi del minimo tabellare mensile e specifica che gli aumenti potranno assorbire aumenti individuali o collettivi concessi con una clausola esplicita di assorbibilità o come anticipi su futuri adeguamenti contrattuali.

Importo Una Tantum

Secondo il protocollo firmato il 24 giugno 2024, è prevista l’erogazione di un importo una tantum di 100 euro per il 4° livello. Tale somma sarà corrisposta in due tranche di pari importo nei mesi di luglio 2024 e luglio 2025.

Salario di Ingresso

Per incentivare l’occupazione stabile, l’articolo 76 introduce, in via sperimentale, un salario di ingresso per i nuovi assunti. Questo salario, calcolato in percentuale rispetto al 5° livello, sarà monitorato dall’Ente Bilaterale e applicato a specifiche condizioni contrattuali.

Indennità di Presenza

L’accordo prevede un’indennità di presenza di 0,60 euro per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente svolta. Questa indennità, non utile ai fini del TFR o delle maggiorazioni per lavoro festivo, notturno e straordinario, può essere convertita in welfare aziendale su scelta del lavoratore. L’indennità non spetta ai lavoratori soggetti al salario di ingresso.

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa

L’articolo 13 stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, tutti i lavoratori a tempo indeterminato (full-time e part-time di almeno 20 ore settimanali) e quelli a termine con contratti di almeno sei mesi saranno iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Il contributo è fissato a 12 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 

  • 10 euro a carico dell’azienda e 
  • 2 euro a carico del dipendente.

In caso di omissione dei contributi da parte dell’azienda, il lavoratore avrà diritto a un elemento distinto della retribuzione di 16 euro mensili per 13 mensilità.

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2) CCNL sicurezza e investigazioni novità normative

Classificazione:

Al fine di fornire un chiarimento applicativo e nell’ottica di favorire una maggiore flessibilità di impiego del personale, si propone di attivare delle sezioni specifiche di declaratoria articolate nelle seguenti quattro aree, cui corrispondono differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia:

  • Area 1 - Servizi Ausiliari alla Sicurezza - Accoglienza - Monitoraggio Aree (non regolamentate);
  • Area 2 - Servizi Investigativi - Servizi di Controllo Attività di Intrattenimento e Spettacolo - Steward per Eventi Sportivi Calcistici;
  • Area 3 - Steward e Hostess congressuali o fieristici;
  • Area 4 - Safety - Servizi Antincendio, Primo Soccorso (intervento) e Gestione Emergenze.


Lavoro a Tempo Determinato e Stagionalità

La disciplina dei contratti a tempo determinato è stata rivista con nuove causali per la stipula di contratti oltre i 12 mesi, che sono:

  • Incrementi di attività o servizi derivanti da commesse eccezionali o connessi alla necessità di intensificare il lavoro in particolari periodi dell'anno.
  • Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività aziendale.
  • Sostituzione di lavoratori assenti, inclusi casi di ferie non programmate, aspettative, congedi, o temporanea inidoneità alle mansioni.
  • Esigenze di professionalità specifiche non presenti nell’organico aziendale, necessarie per l’esecuzione di particolari commesse.
  • Divrsificazione dei servizi offerti, con attività non comprese nella normale routine lavorativa dell’azienda.
  • Incremento temporaneo dell’attività ordinaria, significativo, non programmabile o non preventivabile.
  • Percorsi formativi aziendali legati a processi di innovazione o riorganizzazione aziendale.
  • Potenziamento delle competenze digitali o tecniche necessarie per rispondere a nuovi contesti tecnologici.


Queste causali sono introdotte per giustificare l’estensione dei contratti a termine fino a 24 mesi, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze del settore 

Inoltre, viene concessa alla contrattazione territoriale la possibilità di individuare ulteriori causali. 

L’articolo 42 definisce le caratteristiche dei rapporti di lavoro stagionale, mentre l’articolo 43 specifica i contenuti contrattuali relativi a questa tipologia.


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3) CCNL sicurezza e investigazioni : Tabella Aumenti Retributivi

I minimi tabellari della classificazione unica, comprensivi dell’Elemento Distinto della Retribuzione, ragguagliati a mese, con decorrenza dall’1.1.2025, sono quelli riportati nelle tabelle seguenti.

Minimi tabellari retributivi mensili con Divisore Orario Mensile 173.


Liv.

Divisore mese

Dall’1.1.2025

Dall’1.1.2026

Quadri (*)

 

1.900,00

1.950,00


1

173

1.645,00

1.670,00

2

173

1.440,00

1.460,00

3

173

1.340,00

1.380,00

4

173

1.280,00

1.310,00

5

173

1.195,00

1.245,00

6I

173

1.075,50

1.120,50

(*) Indennità di Funzione esclusivamente per i Quadri è pari ad euro 150,00.

Minimi tabellari retributivi mensili con Divisore Orario Mensile 182


Liv.

Divisore mese

Dall’1.1.2025

Dall’1.1.2026

Quadri (*)

 

1.900,00

1.950,00

1

182

1.730,58

1.756,88

2

182

1.514,91

1.535,95

3

182

1.409,71

1.451,79

4

182

1.346,59

1.378,15

5

182

1.257,62

1.309,77

6I

182

1.131,45

1.178,79

(*) Indennità di Funzione esclusivamente per i Quadri è pari ad euro 150,00.


Minimi tabellari retributivi mensili con Divisore Orario Mensile 196


 

Liv.

Divisore mese


Dall’1.1.2025

Dall’1.1.2026

 

Quadri (*)

 


1.900,00

1.950,00

1

196

1.863,70

1.892,02

 

2

196

1.631,45

1.654,10

 

3

196

1.518,15

1.563,47

 

4

196

1.450,17

1.484,16

 

5

196

1.353,87

1.410,52

 

6I

196

1.218,49

1.269,47

 

(*) Indennità di Funzione esclusivamente per i Quadri è pari ad euro 150,00.

 




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