L'articolo 15 del disegno di legge di bilancio che sta per giungere in aula per la discussione e approvazione finale, prevede alcune novità sulla disciplina dei lavoratori frontalieri e in particolare :
- un anticipazione dell'entrata in vigore delle novita del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in tema di telelavoro dei lavoratori frontalieri, come definiti all’articolo 2, lettera b), dell' Accordo stesso e
- un norma di interpretazione autentica quindi con portata retroattiva che amplia l'applicazione delle retribuzioni convenzionali per l'estero , anche i redditi da lavoro dipendente "per chi rientra in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana”.
Il primo comma consente già nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, che i lavoratori frontalieri possano svolgere fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Tale attivita svolta in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza,si considera effettuata presso il datore di lavoro nell’altro Stato contraente.
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1) Interpretazione autentica art 51 comma 8 bis TUIR
Il comma 2 precisa inoltre che le disposizioni dell’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi
di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero
per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.
Infine con il comma 3 si prevede che con il nuovo apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a decorrere dall’anno 2025, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2023, n. 83, una quota del contributo statale destinato al finanziamento ai livelli del precedente accordo del 1973, è destinata anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell’allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La quota è calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all’articolo 10,
comma 5, della citata legge n. 83 del 2023.
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