Nel decreto Milleproroghe approvato definitivamente dal Governo in versione bollinata in attesa di pubblicazione in Gazzetta, è presente la proroga fino al 31 dicembre 2025 del regime transitorio sui contratti a termine introdotto dal dl 48/2023 (inizialmente fissato al 30 giugno 2024 e poi slittato al 31.12.2024)
Si tratta in particolare della possibilità per i datori di lavoro di stipulare contratti a termine oltre i 12 mesi , ma sempre entro il massimo previsto di 24 mesi, se il CCNL applicato non contiene specifiche sulle causali utilizzabili.
Leggi qui tutte le novità del Milleproroghe approvato
La norma afferma che il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare individualmente le " esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva " che giustifichino l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi e fino a 24 mesi".
Si tratta di fatto di una liberalizzazione ancora per un anno, del prolungamento di contratti oltre i 12 mesi, dato che l'accordo avviene tra due parti, datore e lavoratore, non esattamente di pari peso contrattuale.
Ricordiamo meglio di seguito la disciplina vigente, in attesa della ufficialità della norma con la pubblicazione in GU.
Ti puo interessare leggere anche Il contratto a tempo determinato 2024 tutte le regole
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti:
- Retribuzione festività in busta paga (eBook)
- Guida alle ferie nel lavoro dipendente (eBook)
- Guida ai compensi in natura o fringe benefit dipendenti (eBook)
- Cumulabilità delle pensioni e nuovi limiti reddituali (eBook)
- Guida ai congedi straordinari (eBook)
- Finanze facili per tutti: come gestire i propri soldi (eBook)
1) Contratti a termine e Causali valide secondo il DL 48 2023
La revisione della disciplina sulle causali per Contratti a Termine oltre i 12 mesi prevista dall'Art. 24 del DL 48/2023, che ha modificato l’art. 19 comma 1 del DLgs. 81/2015, è in sintesi la seguente :
E' possibile superare il termine di 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi) per i contratti a tempo determinato (non stagionali) solo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- Causale prevista nei contratti collettivi (art. 51 del DLgs. 81/2015) – (lett. a).
- In assenza di quanto sopra: per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva definite dalle parti ( lett b)
- per Sostituzione di altri lavoratori – (lett. b-bis).
La disposizione lettera b) era intesa come transitoria (inizialmente fino al 30.4.2024), in attesa della definizione delle causali specifiche da parte delle organizzazioni datoriali e sindacali nei contratti collettivi nazionali.
In caso di utilizzo di tale condizione il datore deve indicare chiaramente nel contratto le ragioni giustificatrici per l’uso del contratto a termine.
E' intervenuta in merito la Sentenza Cassazione n. 27621/2023:
- Le ragioni del prolungamento di un contratto a termine fino a 24 mesi devono essere particolareggiate per consentire un controllo giudiziale.
- È necessario garantire la coerenza tra le motivazioni dichiarate e l’impiego effettivo del lavoratore.
Ti potrebbero interessare anche: