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FONDO TRASPORTO PUBBLICO: NUOVA PROCEDURA DOMANDE AIS

Fondo trasporto pubblico: nuova procedura domande AIS

Dal 18.12. presentazione sulla piattaforma OMNIA Integrazioni Salariali delle domande per l’assegno del Fondo di solidarietà delle aziende di trasporto pubblico.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il messaggio INPS  n. 4159 del 9 dicembre 2024, annuncia il rilascio di una  funzionalità innovativa per la  presentazione delle domande per l’assegno di integrazione salariale  del Fondo di solidarietà destinato al personale delle aziende di trasporto pubblico. 

Anche  per questo ammortizzatore  si rende disponibile la procedura  attraverso la piattaforma denominata “OMNIA IS”,  sul sito INPS  creata nell'ambito del Piano di digitalizzazione del  PNRR per semplificare l’accesso agli ammortizzatori sociali e migliorare l’assistenza a datori di lavoro, intermediari e operatori dell’INPS. 

La nuova modalità di presentazione della domanda, in vigore dal 18 dicembre 2024  è progettata per essere più intuitiva e assistita, con l'obiettivo di ridurre al minimo errori e difficoltà nella compilazione.

1) Piattaforma OMNIA IS per le domande di assegni di integrazione: istruzioni

Nel messaggio INPS ricorda che tra i principali benefici vi è la possibilità di essere guidati durante la compilazione della domanda attraverso messaggi informativi e alert, che segnalano eventuali incongruenze nei dati inseriti e forniscono indicazioni chiare sui campi da compilare. 

Il servizio consente inoltre di visualizzare un’anteprima di stampa della domanda prima dell’invio definitivo, permettendo ai datori di lavoro di verificare con precisione i dati inseriti. 

Un’altra funzione importante riguarda l’automazione del processo di selezione dell’ammortizzatore sociale corretto: inserendo il codice fiscale o la matricola aziendale, la piattaforma identifica automaticamente la tipologia di assegno di integrazione salariale compatibile con l’inquadramento aziendale.

 In questo modo, se la prestazione è coerente con i dati dell’azienda, viene suggerita come opzione disponibile; in caso contrario, la piattaforma segnala che l’ammortizzatore richiesto non è compatibile.

Il nuovo servizio è disponibile sia per le causali ordinarie che straordinarie, in conformità con la normativa vigente. 

Si ricorda che:

  1.  le causali ordinarie si riferiscono a eventi temporanei e non strutturali che comportano la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, mentre l
  2. e causali straordinarie riguardano situazioni più complesse come crisi aziendali, riorganizzazioni o ristrutturazioni.

Un’ulteriore sezione utile della piattaforma è “Le tue domande”, dove è possibile monitorare lo stato di lavorazione delle domande presentate. 

La piattaforma include anche un manuale utente dettagliato disponibile nella sezione “Documenti”, che fornisce istruzioni specifiche per l’utilizzo del servizio e chiarisce eventuali dubbi operativi.

Per accedere al servizio, è necessario entrare nel sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it) e utilizzare la funzione di ricerca nella home page digitando “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. 

Dopo l’autenticazione tramite una delle identità digitali richieste – SPID Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica) – gli utenti potranno navigare nel menu delle applicazioni e selezionare la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. 

Da qui, sarà possibile accedere alla piattaforma “OMNIA Integrazioni Salariali”.

2) Fondo solidarietà trasporto pubblico: le novità dal 2023

Giova ricordare che con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 29 agosto 2023, lo statuto del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico alle novità  in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro  apportate dalla legge di bilancio 2022. 

Dal  17 ottobre 2023  possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo ,tutte le aziende di trasporto pubblico , sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Di conseguenza dalla stessa data anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti  sono tenuti al versamento del contributo ordinario pari al 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti , in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

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