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CREDITO ZES UNICA: ECCO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE ENTRO IL 12 LUGLIO

Credito ZES Unica: ecco il modello per la comunicazione entro il 12 luglio

Regole per il credito di imposta per strutture produttive ubicate nella ZES UNICA previsto dal DL Sud. Modello e regole di invio della comunicazione del credito di imposta

Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 262747 del giorno 11 giugno con il modello e le regole per l'invio della comunicazione per le spese effettuate nel 2024 ai fini del credito di imposta previsto per la ZES Unica del mezzogiorno:

Ricordiamo inoltre che in data 21 maggio è stato pubblicato sulla GU n 117 il Decreto 17 maggio con modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella  ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

In particolare, ai fini della fruizione del credito ZES mezzogiorno è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. 

Ricordiamo che è stato il Decreto-legge Sud ad istituire il credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti iniziali in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (zone 107, 3, a), TFUE) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (zone 107, 3, c), TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027.

Inoltre, ricordiamo che dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica come interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica riguardanti progetti di investimento localizzati nelle otto Regioni del Mezzogiorno, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023.

Leggi qui per approfondire: Sportello unico digitale ZES: attivo dal 1 marzo.

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Ti consigliamo:

1) Credito d'imposta ZES Unica: investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15  novembre  2024,  relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella  ZES  unica, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla  vendita,  come pure quelli trasformati o assemblati per  l'ottenimento  di  prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal  dante causa  o  da altri  soggetti  per  lo  svolgimento  di  un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  a  prescindere dai principi contabili adottati.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi  all'agevolazione non puo' superare il  cinquanta  per  cento  del  valore  complessivo dell'investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento  di  cui  all'art.  2359  del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato  alla  quota  del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel  limite  massimo,  per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di  euro.  Per  gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione  finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni  al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di  investimento  il  cui  costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. 

2) Credito ZESUnica: % dell'agevolazione per regione

Inoltre, il credito d'imposta è determinato nella misura massima per  le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 e, in particolare:

  • a)  per  gli  investimenti  realizzati  nelle  Regioni  Calabria, Campania, Puglia, con  esclusione  degli  investimenti  di  cui  alla lettera c), e Sicilia nella misura del quaranta per cento  dei  costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
  • b) per gli  investimenti  realizzati  nelle  Regioni  Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione  degli  investimenti  di  cui  alla lettera c), nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti  in relazione agli investimenti ammissibili;
  •  c) per gli investimenti realizzati nei territori  individuati  ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle  Regioni Puglia  e  Sardegna,  nella  misura  massima,   rispettivamente   del cinquanta per cento e del quaranta per  cento,  come  indicato  nella vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale;
  • d) per gli investimenti realizzati  nelle  zone  assistite  della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a  finalita' regionale 2022-2027 nella misura del quindici  per  cento  dei  costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.

Per  i  progetti  di  investimento  con  costi  ammissibili  non superiori a 50 milioni di euro,  i  massimali  di  cui  al  comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di dieci punti percentuali per  le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.

Per i grandi progetti  di  investimento  con  costi  ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita'  regionale,  le intensita' massime di aiuto per le grandi imprese si applicano  anche alle piccole-medie imprese.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di  cui  all'art.  2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nei  limiti  e   alle condizioni previsti, in particolare,  dall'art.  14  del  regolamento (UE) n. 651/2014. 

3) Credito ZES Unica: modalità di utilizzo

In merito all'utilizzo il decreto evidenzia che il  credito  d'imposta è  utilizzabile  esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione  del  provvedimento ADE  e,  comunque,  non  prima  della   data  di realizzazione dell'investimento.  

Il  maggior  credito  risultante  a seguito della rideterminazione della percentuale è  utilizzabile  a  decorrere  dal  giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento

Fermo  restando  quanto  previsto   dal   primo   periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile  sia  superiore  a 150.000  euro  il  credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159. 

L'Agenzia   delle   entrate   comunica l'autorizzazione  all'utilizzo  del  credito  d'imposta  qualora  non sussistano motivi ostativi.

4) Credito di imposta ZES Unica: modello e regole delle Entrate

Con il provvedimento n 262747 dell'11 giugno le Entrate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 viene approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 con le relative istruzioni. 

La Comunicazione è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito “TFUE”), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni 

La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini. 

La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza. 

La Comunicazione è scartata nel caso in cui: 

  • a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione; 
  • b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate; 
  • c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il modello

L’ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

5) Credito di imposta ZES Unica: come si usa

Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4.2 

Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.

In particolare, il credito è utilizzabile: 

  • a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto;
  • b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected].

In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo periodo. 

È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione. 

Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica. Relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi. 

Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5. 

Qualora il maggior credito comporti il superamento del limite di euro 150.000, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 con riferimento all’intero ammontare del credito utilizzabile. 

Fino alla comunicazione dell’autorizzazione è inibito l’utilizzo del credito d’imposta non ancora fruito. 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: 

  • a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; 
  • c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Allegati

Dpcm del 17.05.2024 - Credito ZES Unica
Provvedimento n 262747 dell'11.06.2024 Credito ZES
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