HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

DECRETO IRPEF LE NOVITA FISCALI PER IL LAVORO DIPENDENTE

Decreto IRPEF le novita fiscali per il lavoro dipendente

Nuovo fisco sui redditi da lavoro dipendente del decreto IRPEF IRES approvato definitivamente dal Governo: contributi a previdenza e sanitò integrativa fringe benefit, trasferte

Ascolta la versione audio dell'articolo

A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore significative modifiche alla disciplina del reddito di lavoro dipendente, previste dall’articolo 3 del Decreto Legislativo di riforma IRPEF e IRES, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri e attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

I cambiamenti , sulla base del testo in bozza circolato finora intervengono sull’articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare le disposizioni relative alla determinazione del reddito imponibile, in linea con i principi di mutualità e solidarietà. Le modifiche riguardano, in particolare:

  1.  i contributi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per assistenza sanitaria e previdenziale integrativa, 
  2. la determinazione dei fringe benefit, e
  3.  il trattamento fiscale delle trasferte.

Vediamo piu in dettaglio, ricordando  che fino alla pubblicazione in GU  sono sempre possibili modifiche dell'ultima ora

1) Esenzione fiscale dei contributi ai fondi integrativi fino a 3615,20€

L’articolo 51, comma 2, lettera a), è stato aggiornato per escludere dal reddito di lavoro dipendente i contributi sanitari versati in conformità ai contratti collettivi o a regolamenti aziendali, purché gli enti beneficiari siano iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi  Ministeriale e operino secondo il principio di mutualità e solidarietà. 

 Il beneficio opera fino a  una soglia di esenzione fiscale pari a 3.615,20 euro annui. Questi cambiamenti riflettono l’intento del legislatore di valorizzare il ruolo della sanità integrativa all’interno del sistema di welfare, garantendo allo stesso tempo maggiore coerenza con le disposizioni vigenti in materia di tassazione dei redditi da lavoro.

Parallelamente, le modifiche all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR estendono il principio di deducibilità ai contributi sanitari versati in conformità agli standard sopra citati. 

L’intervento normativo si concentra inoltre sull’ampliamento delle agevolazioni per le prestazioni assicurative relative al rischio di non autosufficienza, rendendo tali benefici applicabili non solo al dipendente ma anche ai familiari fiscalmente a carico. Questo adeguamento, previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), è volto a rafforzare le tutele sociali dei lavoratori e dei loro nuclei familiari. 

Resta invariata la detassazione delle retribuzioni derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria, disciplinata dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis). Tale decisione è stata giustificata dalla necessità di garantire il coordinamento con il disegno di legge di bilancio 2025, che disciplina specifici incentivi fiscali per i lavoratori che optano per la rinuncia alla cosiddetta “Quota 103”.

2) Determinazione valore dei fringe benefits

Un’altra importante modifica riguarda il metodo di determinazione del valore dei fringe benefit. L’articolo 51, comma 3, del TUIR è stato rivisto per aggiornare il criterio utilizzato per calcolare il valore dei beni e servizi ceduti ai dipendenti. In precedenza, il valore era determinato in base al prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista. 

La nuova disciplina prevede che il valore dei beni e servizi sia calcolato:

  •  in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione ai dipendenti o, in assenza di tale riferimento,
  •  in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti

3) Decreto Irpef: trasferte comunali dipendenti con documentazione integrativa

Le modifiche si estendono anche al trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi per trasferte all’interno del territorio comunale.

 In particolare, l’articolo 51, comma 5, del TUIR è stato emendato per chiarire che tali somme concorrono a formare il reddito imponibile, con l’eccezione dei rimborsi per spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.

 Questa revisione elimina l’obbligo di fornire documenti emessi direttamente dal vettore, semplificando così gli adempimenti amministrativi per i lavoratori e i datori di lavoro. Tale intervento mira a risolvere un problema applicativo, che poteva generare contenziosi,  che si verificava  nei casi di documenti di viaggio, non nominativi come biglietti di autobus o treni regionali.

 La nuova formulazione senza alterare il principio di base che ammette solo le spese sostenute per finalità lavorative, rende più semplice documentare le spese sostenute per conto del datore di lavoro  grazie alla possibilità integrare i documenti forniti dal vettore di trasporto  con altre evidenze,

Infine, il decreto stabilisce che le modifiche introdotte si applicheranno ai componenti del reddito percepiti a partire dal 1° gennaio 2025, in ossequio al principio di “cassa allargato” previsto dal TUIR.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 20/12/2024 Beni ai dipendenti: dal 2025 valore medio o di costo

Con il Decreto Irpef Ires cambia il metodo di valorizzazione da parte di datori di lavoro dei fringe benefits ai dipendenti

Beni ai dipendenti: dal 2025 valore  medio o di costo

Con il Decreto Irpef Ires cambia il metodo di valorizzazione da parte di datori di lavoro dei fringe benefits ai dipendenti

Certificati invalidità:  la procedura sperimentale  dal 2025

Inizia l'applicazione della riforma sulla disabilità in 9 province da gennaio 2025 nuove modalità per il certificato medico introduttivo e per l'abilitazione dei medici

Visite invalidità:  semplificazioni  dal 2025

novità in legge di bilancio 2025 per le revisioni dei pazienti oncologici anche solo tramite documentazione e unica visita per diverse patologie in caso di ìinvalidità

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.