Entro il 16 dicembre 2024, le aziende dovranno adempiere all'obbligo di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonato al 31 dicembre 2023.
Questa imposta, pari al 17%, grava sui sostituti d’imposta, come previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, e coinvolge la maggior parte dei datori di lavoro, con l’eccezione significativa dei datori di lavoro domestici.
L’acconto è pari al 90 dell'importo totale , lasciando il saldo al 17 febbraio 2025 (dato che il 16 febbraio cade di domenica).
Da notare che la somma da versare a saldo sarà calcolata sulla base delle rivalutazioni effettive, una volta che sarà pubblicato dall’Istat l’indice annuo di rivalutazione del Tfr, relativo al 2024.
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1) Imposta sostitutiva TFR: il calcolo dell'acconto
Per il calcolo dell’acconto, sono disponibili due metodi principali, il metodo storico e il metodo previsionale, che si differenziano per il periodo di riferimento delle rivalutazioni.
- Il metodo storico calcola l’acconto applicando il 90% alle rivalutazioni maturate nel 2023, includendo quelle relative ai Tfr già erogati durante l’anno.
- Il metodo previsionale, invece, considera le rivalutazioni maturate nel 2024 fino al 30 novembre e calcola l’acconto sulla base del 90% dell’imposta dovuta per i dipendenti ancora in forza al 30 novembre.
Per i lavoratori che hanno cessato il rapporto entro tale data, l’acconto si basa sull’imposta effettiva calcolata al momento della cessazione. Tuttavia, vi è un’importante eccezione: se tutti i dipendenti cessano il rapporto prima del 16 dicembre, l’acconto sarà calcolato sulla rivalutazione maturata nell’anno in corso, anziché su quella dell’anno precedente.
2) Versamento imposta sostitutiva TFR : codici tributo e casi particolari
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:
- 1712 per l’acconto
- 1713 per il saldo.
I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.
E' anche possibile usufruire del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996).
Questo credito :
- può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e
- l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
L'Agenzia nelle proprie Istruzioni specifica i seguenti casi particolari
1 - In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:
- gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
- la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.
2 - In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:
- il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
- il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.
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