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REDDITO DI LAVORO AUTONOMO: COME CAMBIA CON LA RIFORMA FISCALE

Reddito di lavoro autonomo: come cambia con la Riforma Fiscale

Il Decreto di riforma Ires, Irpef in GU: novità per gli ammortamenti nel lavoro autonomo

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Il Decreto Ires, Irpef è pubblicato in GU n 294 del giorno 16 dicembre ed entra in vigore dal 31 dicembre con termini cadenzati a seconda delle misure introdotte.

Vediamo le  novità per gli ammortamento nel lavoro autonomo che entrano in vigore dal 2024.

1) Reddito di lavoro autonomo: le principali novità approvate dal Governo

Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, denominato Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires) entrerà in vigore il 31 dicembre 2024, quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024.

Il decreto prevede specifiche decorrenze delle varie norme, alcuni regimi transitori e decreti attuativi.

Per quanto riguarda le novità per il lavoro autonomo il periodo d’imposta 2024 con per alcune specificità.

In merito alle novità per il lavoro autonomo previste dall'art 5 del Dlgs n 192/2024 si evidenzia la modifica che riguarda la riduzione del periodo minimo di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale.

In particolare, viene stabilito che le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo, prima era un diciottesimo.

Il Governo ha in proposito accolto le osservazioni della Commissione Finanze della Camera.

Si tratta quindi di una importante modifica rispetto all’originario testo del Dlgs diffuso la scorsa primavera.

Pertanto, per il reddito di lavoro autonomo viene previsto un periodo minimo di ammortamento inferiore a quello previsto ai fini del reddito d’impresa.

Per quanto riguarda gli altri beni immateriali, si dà conferma della prima versione del nuovo art. 54-sexies, ai sensi del quale:

  • le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo;
  • le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

La versione definitiva del DLgs conferma anche che i rimborsi analitici delle spese sostenute per l’esercizio della professione non concorreranno più alla formazione del reddito.

In proposito si legga: Riaddebito spese al cliente: novità per i professionisti.

Attenzione al fatto che le novità per i rimborsi spese saranno operative dal 2025.

Fonte immagine: Foto di kinkates da Pixabay
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