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SOCIETÀ DI COMODO: CAMBIANO I CALCOLI PRESUNTI PER ALCUNI BENI

Società di comodo: cambiano i calcoli presunti per alcuni beni

Il decreto Legislativo Irpef Ires approvato dal CdM il 3 dicembre contiene novità anche per le società di comodo: dimezzate le percentuali

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ll DLgs. di riforma di Irpef e Ires approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, e atteso in GU, stando alla bozza modificata in modo consistente dopo il passaggio alle Commissioni tecniche, apporta anche cambiamenti alla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.

Sinteticamente si rideterminano le aliquote da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi e del reddito minimo presunti.

1) Società di comodo: cambiano i calcoli presunti per alcuni beni

Il 4 dicembre viene approvata la Riforma Ires-Iperf che contiene anche novità per le società di comodo.

Il testo circolato dal preconsiglio dei ministri indica che, all'art 20 rubricato Modifiche al regime delle società di comodo si prevedono modifiche alle percentuali da utilizzare per determinare i valori di redditività presunta di alcuni beni.

Nella Relazione illustrativa al decreto, si precisa inoltre che sono state recepite le osservazioni di cui alla lettera m) del parere reso dalla Commissione Finanze della Camera, in cui si richiedeva di dare attuazione all’art. 9 comma 1 lett. b) della L. 111/2023  mediante la rideterminazione delle aliquote dei beni la cui redditività presunta non risulta in linea con i valori medi di mercato.

L’art. 20 del DLgs. appena approvato recepisce quanto osservato nel parere individuando nuove aliquote, pur non prevedendone una revisione periodica.

Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell’ambito della disciplina delle società di comodo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) al comma 1:
    • 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
    • «a) l’1 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;»; 
    • 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
  • «b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell’0,50 per cento;»;
  • 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 
  • «b-bis) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;»;
  • b) al comma 3: 
  • 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
  • «a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;»;        
  • 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
  • «b) il 2,38 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,45 per cento;»;
  • 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 
  • «b-bis) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;».
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