Con Risposta a interpello n 234 del 28 novembre le Entrate replicano ad un soggetto responsabile di un intervento di bonifica ambientale in un'area demaniale, che ha affidato l'esecuzione dei lavori a una ditta privata attraverso un contratto di appalto specificando se e quando spetta l'aliquota al 10%.
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1) Aliquota Iva applicabile all'attività di rimozione dei rifiuti
L'Istante chiede se l'aliquota IVA ridotta al 10% possa essere applicata all'attività di rimozione dei rifiuti nell'ambito dell'intervento di bonifica, come previsto da alcune disposizioni normative (numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 633/1972), o se, invece, debba essere applicata l'aliquota ordinaria del 22%.
Egli specifica che nel quadro economico del progetto di bonifica, è stata inizialmente prevista l'aliquota IVA ridotta al 10%, sulla base di chiarimenti precedenti dell'Agenzia
Tuttavia, l'Istante non ha allegato un progetto di bonifica approvato dalla Regione, condizione necessaria per applicare l'aliquota ridotta.
Chiede pertanto se l'attività di rimozione dei rifiuti rientri nelle opere di bonifica che giustificherebbero l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, in assenza di un progetto di bonifica approvato formalmente dalla Regione.
Nello specifico il quesito è il seguente: "tenuto conto che nel quadro economico del progetto appaltato è stata prevista l'applicazione di un'aliquota Iva del 10 per cento, anche sulla base dei chiarimenti resi dall'Agenzia con risposta n. 399 del 2021, intende conoscere il trattamento fiscale applicabile ai fini Iva all'attività di rimozione dei rifiuti, chiedendo in particolare se è corretta l'applicazione dell'aliquota Iva nella misura del 10 per cento ovvero occorra procedere all'applicazione dell'aliquota Iva nella misura ordinaria del 22 per cento"
L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, nega l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per l'attività di rimozione dei rifiuti nel caso specifico, motivando come segue:
- ai sensi della normativa vigente (numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 633/1972), l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a determinati interventi di bonifica, ma solo se tali interventi sono parte di un progetto di bonifica approvato dalla competente autorità pubblica, ossia dalla Regione, come previsto dalla normativa ambientale (D.lgs. n. 152/2006);
- nel caso in esame, l'Istante non ha allegato un progetto di bonifica approvato dalla Regione. L'attività di rimozione dei rifiuti è stata avviata senza che fosse stato precedentemente approvato un suddetto, di conseguenza, l'Agenzia conclude che non possono essere applicate le disposizioni relative all'aliquota IVA ridotta.
L'Agenzia richiama la risoluzione n. 247/E del 2007 e altre risposte precedenti n cui è stato chiarito che l'aliquota IVA ridotta si applica solo agli interventi di bonifica che sono parte integrante di un progetto regolarmente approvato dalle autorità competenti.
Poiché, nella fattispecie, la bonifica e la rimozione dei rifiuti non sono ancora state formalmente approvate e risultano ancora soggette a verifiche (ad esempio, la qualità del suolo), l'aliquota IVA applicabile rimane quella ordinaria, al 22%.
La bonifica vera e propria (composta da attività di ripristino ambientale e messa in sicurezza) potrà essere avviata solo successivamente, qualora vengano riscontrati superamenti delle soglie di contaminazione. In assenza di un progetto approvato e di una bonifica formale, l'attività di rimozione rifiuti non può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta.