HOME

/

FISCO

/

ACCERTAMENTO E CONTROLLI

/

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: COSA CAMBIA CON IL DECRETO PNRR

Pignoramento presso terzi: cosa cambia con il Decreto PNRR

Pignoramento presso terzi: norme con più garanzie per i terzi nel procedimento. le novità del DL PNRR e l'art 25

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il DL n. 19 pubblicato in GU n. 52 del 2 marzo noto come Decreto PNRR prevede novità per il pignoramento presso terzi.

Nel dettaglio l'art. 25 del DL introduce cambiamenti relativi al codice di procedura civile,  di cui al regio decreto  28 ottobre 1940, n. 1443, e tra le principali si evidenziano quelle intervenute sui seguenti articoli:

  • art. 546 sugli obblighi del terzo,
  • viene introdotto l'art. 551 bis su efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi.

Per le altre modifiche si rimanda al testo integrale dell'art. 25 in oggetto.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti consigliamo l'e-book in promozione:

1) Pignoramento presso terzi: principali novità 2024

L’articolo 25 del decreto n. 19/2024 in vigore dal 2 marzo, ha introdotto una riforma sostanziale all’articolo 546, primo comma, stabilendo che: dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento (previsto nell'articolo 543), il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute:

  • nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro,
  • di 1.600,00  euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro 
  • e della metà per  i crediti superiori a 3.200,00 euro.

Inoltre, è stato introdotto un nuovo articolo, il 551-bis, che disciplina l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi. 

Inserendo dopo l'articolo 551, il 551 bis, si prevede che salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o  sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo,  il pignoramento di crediti del  debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
Al fine di conservare l'efficacia del  pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al  primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

La dichiarazione contiene:

  • l'indicazione della data di notifica del pignoramento, 
  • dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle  parti,  
  • del titolo esecutivo e del numero di  ruolo della procedura, 
  • nonché l'attestazione che il credito persiste. 

Se la dichiarazione di interesse è notificata  dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data  di deposito dell'atto di intervento. 

La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di  inefficacia  della  stessa, entro dieci giorni dall'ultima  notifica.  

Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei  confronti  dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del  termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla  notifica al  terzo del  pignoramento o della   successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
Leggi: Pignoramento presso terzi: quali omissioni lo rendono inefficace per ulteriori approfondimenti.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 18/12/2024 Tassi interesse Inps aggiornati dal 18 dicembre 2024

Nuovi tassi di interesse dal 18 dicembre al 9,15% per la dilazione dei contributi previdenziali dopo la decisione della BCE . Istruzioni su nuove sanzioni DL 19 2024

Tassi interesse Inps aggiornati dal 18 dicembre  2024

Nuovi tassi di interesse dal 18 dicembre al 9,15% per la dilazione dei contributi previdenziali dopo la decisione della BCE . Istruzioni su nuove sanzioni DL 19 2024

Assenza di inventario: legittimo l'accertamento induttivo

La Cassazione chiarisce quando è possibile l'accertamento induttivo per assenza di inventario

Il Quadro RW: il ravvedimento e le sanzioni

Quadro RW: il lavoro all'estero, le sanzioni, l'accertamento e il ravvedimento

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.