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RIADDEBITO SPESE AL CLIENTE: NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI NEL DLGS IRPEF-IRES

Riaddebito spese al cliente: novità per i professionisti nel Dlgs irpef-ires

Il Dlgs di riforma Irpef-Ires dovrebbe cambiare il panorama per l'addebito delle spese sostenute per i clienti: certe spese non saranno più compensi e per i forfettari?

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Il Dlgs con la riforma dell'Irpef e dell'Ires che ha ottenuto il parere favorevole delle Commissioni Bilancio dovrebbe essere in dirittura di arrivo per la definitiva approvazione e successiva entrata in vigore.

Tra le novità per il lavoro autonomo spicca quella relativa alle spese sostenute dal professionista e riaddebitate al cliente-committente.

Vediamo di cosa si tratta.

1) Riaddebito spese al cliente: le novità per i professionisti nel Dlgs irpef-ires

Il Dlgs in questione come detto prevede che prevede novità per il riaddebito al committente delle spese sostenute dal professionista esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e analiticamente caricate al cliente

In particolare, dal 1° gennaio 2025 le spese sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non siano più componente di reddito, e come tale soggetto a ritenuta d’acconto e con deduzione integrale per il professionista (come previsto attualmente ex art 54, comma 3, del Tuir). 

Nel dettaglio l'art 5 in bozza dell'introducendo decreto, al comma 2 stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di: 

  • a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; 
  • b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; 
  • c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.

Con il comma 5 dello stesso art 5 si prevede che tali spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

La domanda che a questo punto si pone in proposito è, capire come questa novità impatterà sui professionisti in regime forfettario che hanno diverse semplificazioni in tema di fatturazione, si attendono eventuali precisazioni e chiarimenti.

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