Con un comunicato stampa INPS informa della proroga della misura di sostegno al reddito, introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare la crisi che attraversa il comparto della moda, relativa a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste.
Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi entro il 31 gennaio 2025. Le domande possono già essere inviate con le modalità già previste dalla circolare 99 2024
Viene anche segnalato che la legge n. 199/2024, in sede di conversione del decreto citato (n.160/2024), ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misura di sostegno, ampliando sia la platea dei destinatari che il periodo tutelato.
Per questi nuovi beneficiari le domande potranno essere inviate solo dopo la pubblicazione di una prossima circolare che illustrerà le relative istruzioni operative.
Di seguito, un riassunto dettagliato delle istruzioni in vigore per datori di lavoro, con particolare attenzione agli aspetti operativi.
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1) Cassa in deroga tessile moda: i destinatari
Il Decreto-legge 160/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 29 ottobre, ha previsto un trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle aziende Tessile abbigliamento calzature con l'obiettivo di fronteggiare la crisi del settore. Questo trattamento è concesso in deroga ai limiti stabiliti dal D.lgs. 148/2015 e dal regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA).
Destinatari della Misura
Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro, anche artigiani, che soddisfano i seguenti requisiti:
- Classificazione nei settori Industria o Artigianato ai sensi della Legge n. 88/1989.
- Esercizio di attività identificate dai codici ATECO specificati nell'Allegato 1 della circolare 99-2024.
- Forza lavoro media pari o inferiore a 15 dipendenti nel semestre precedente.
- Superamento dei limiti di durata massima previsti per i trattamenti ordinari di integrazione salariale.
Il trattamento è destinato ai lavoratori con almeno 30 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva.
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2) Cassa in deroga tessile moda: le domande
Le domande devono essere trasmesse all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Per sospensioni antecedenti il 3 dicembre 2024, il termine decorre da tale data. La procedura è disponibile sulla piattaforma telematica INPS “OMNIA IS” e richiede:
- L’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
- Una relazione tecnica che giustifichi la sospensione o riduzione dell’attività.
- Una dichiarazione di impossibilità di accedere a ulteriori trattamenti.
I datori di lavoro artigiani possono allegare una certificazione del FSBA relativa ai periodi già autorizzati.
ATTENZIONE È obbligatorio informare le rappresentanze sindacali.
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3) CIGD tessile moda calzature: importo e pagamenti
L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite massimo di 1.392,89 euro mensili per il 2024. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro.
Il trattamento è finanziato con un tetto massimo di spesa di 64,6 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
I datori di lavoro effettuano il pagamento diretto ai dipendenti e recuperano gli importi tramite conguaglio nei contributi dovuti, entro i termini fissati dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. 148/2015.
In caso di difficoltà finanziarie documentate, è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Si ricorda che il trattamento è accompagnato da contribuzione figurativa, valida ai fini pensionistici, accreditata secondo le regole del D.lgs. 148/2015.
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4) Cassa in deroga tessile moda: Istruzioni Operative Uniemens
Flusso Uniemens: I datori di lavoro devono associare ili codice evento “ISU” all’istanza. Per il conguaglio, occorre utilizzare il codice causale “L907”.
Per il pagamento diretto, i datori di lavoro devono inviare i flussi “UniEmens-Cig” seguendo le indicazioni fornite in precedenti circolari (n. 62/2021, n. 2519/2022, ecc.). È essenziale rispettare i termini per l’invio dei dati all’INPS, pena il mancato rimborso.
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