Con lo Studio n 100/2024 i Notai forniscono chiarimenti sui trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali.
Lo studio analizza:
- il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139,
- società di capitali - holding e società di mero godimento;
- Controllo di diritto – integrazione del controllo già esistente,
- Società di persone,
- Società non residenti.
Vediamo i commenti dei Notai sul primo punto.
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1) Trasferimenti esenti aziende e partecipazioni: studio dei Notai
I Notai evidenziano che con la nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 viene mantenuta l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni, ma vengono meglio chiariti le condizioni e l’ambito applicativo della stessa.
Lo studio evidenzai che si conserva altresì la previsione relativa alla subordinazione del beneficio al rispetto del requisito del controllo di diritto, di cui all’art. 2359, comma 1, numero 1), c.c., per l’ipotesi di trasferimento di quote sociali o azioni di società di capitali soggette all’Ires, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al reg. (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al reg. (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato).
Rispetto ad esso viene tuttavia meglio puntualizzato che deve trattarsi del trasferimento di una partecipazione che determini l’acquisizione o l’integrazione di un controllo già esistente.
La più importante novità, spiegano i Notai è la previsione di una disciplina differenziata degli adempimenti necessari per poter beneficiare dell’esenzione in parola.
Il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, TUS, nell’ottica di superare i dubbi interpretativi sorti in ragione della precedente formulazione della norma, contempla tre diverse ipotesi:
- in caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- n caso di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento3.
In tutti questi casi, per poter godere del beneficio fiscale, gli aventi causa devono rendere apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o, viene aggiunto rispetto alla formulazione precedente della norma, al patto di famiglia.
In continuità con la disposizione nella versione vigente, il mancato rispetto delle condizioni imposte dalla norma comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
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