Un importante aggiornamento in tema di Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche regolata dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 39 del 2021, cd riforma dello sport è stato annunciato il 15 novembre 2024 dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.
Durante l’incontro periodico con gli Enti di Promozione Sportiva, il Ministro anticipato novità sulle modalità di riconoscimento delle attività sportive non rientranti nell'ambito di Federazioni sportive, Discipline associate o Enti di promozione riconosciuti da CONI o CIP.
Queste innovazioni aggiornano e sostituiscono il precedente procedimento in vigore da gennaio scorso, rendendo la nuova procedura di richiesta di iscrizione operativa dalla data del 15 novembre 2024
I criteri principali rimangono invariati: la richiesta può essere inviata da un minimo di:
- 100 associazioni sportive attive in almeno 5 regioni o 10.000 iscritti, oppure
- 50 associazioni con almeno 5.000 iscritti se promosse da enti di promozione sportiva.
Tuttavia, l'iter è stato ottimizzato per migliorare l'efficacia e l'accessibilità del riconoscimento.
Vediamo di seguito i dettagli delle nuove procedure e i link ai modelli forniti dal Dipartimento per lo sport.
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1) Riconoscimento attività sportiva: Procedura per associazioni e società
Le associazioni sportive devono presentare la domanda di riconoscimento dell'attività sportiva tramite PEC al Dipartimento per lo Sport,
compilando il modulo A con dettagli sull'attività sportiva e allegando regolamenti tecnici.
Il Dipartimento verifica la documentazione, eventualmente chiedendo integrazioni. Se approvata, la richiesta è trasmessa a CONI o CIP per valutazioni tecniche.
In caso di mancata risposta entro 60 giorni, il riconoscimento si considera negato.
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2) Riconoscimento attività sportiva: procedura per Enti di Promozione Sportiva
Per gli enti di promozione sportiva, la procedura è simile ma utilizza il modulo B.
Anche in questo caso, il Dipartimento esamina la documentazione e coinvolge CONI o CIP per il riconoscimento.
Se l'attività non è assimilabile a discipline già riconosciute, la decisione passa all'Autorità politica delegata. Successivamente, le attività approvate vengono incluse in un elenco pubblicato annualmente.
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3) Riconoscimento attività sportiva e RUNTS
Una volta iscritte al Registro, a seguito del riconoscimento della natura sportiva dell'attività, le associazioni sportive dilettantistiche ottengono l'accesso a contributi e benefici statali.
Questo rappresenta un'importante opportunità per lo sviluppo delle attività sportive non convenzionali, consolidando il loro riconoscimento istituzionale e il supporto normativo.
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