Per il calcolo delle pensioni con calcolo interamente contributivo o misto, il montante di contributi versati al 31 dicembre 2023 sarà rivalutato del 3,6622%, secondo quanto comunicato in questi giorni dall’Istat.
Il tasso di capitalizzazione annuo è stato calcolato sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del PIL nominale dal 2019 al 2023 e ufficializzato dal Ministero del Lavoro. La rivalutazione rappresenta un elemento essenziale per determinare l'importo iniziale delle pensioni calcolate, in tutto o in parte, con il metodo contributivo.
La rivalutazione del 3,6622% per il 2023 segna un incremento significativo rispetto al tasso del 2,3082% dell’anno precedente.
Questo valore infatti è comparabile ai livelli del periodo 2006-2009, dopo il quale la crisi economica aveva ridotto sensibilmente i tassi di rivalutazione, in alcuni casi portandoli addirittura a livelli negativi. (Ad esempio nel 2019 il coefficiente di rivalutazione è stato pari a 1,018254, il che significa che un montante di contributi versati di 100mila euro con tale coefficiente di rivalutazione produce una base per il calcolo dell'assegno pensionistico pari a circa 101.800 euro).
Va detto comunque che la normativa vigente prevede che i tassi negativi vengano riportati a zero, evitando sempre riduzioni del montante contributivo accumulato.
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1) Il calcolo del metodo contributivo
Nel sistema contributivo, sulla base della legge Dini del 1995 i contributi versati dai lavoratori vengono rivalutati annualmente in base al tasso di capitalizzazione, con un meccanismo cumulativo che prosegue fino al pensionamento.
Il montante accumulato e rivalutato viene poi moltiplicato per i coefficienti di trasformazione, fissati con decreto biennale dal ministero del lavoro, e che sono sempre differenziati in base all’età del pensionando, favorendo i pensionati più anziani.
Questo metodo si applica integralmente per chi ha iniziato a versare dal 1996 e, parzialmente, per chi ha contributi antecedenti al 1996 o al 2012, a seconda dell'anzianità contributiva.
È utilizzato anche in situazioni specifiche, come il pensionamento con quota 103 dal 2024, l’opzione donna e le pensioni in totalizzazione.
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