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SUPERBONUS 2025: AL 65% SOLO PER IL LAVORI AVVIATI ENTRO 15.10.2024

Superbonus 2025: al 65% solo per il lavori avviati entro 15.10.2024

Nella bozza di legge di bilancio 2025 si prevede un'ulteriore restrizione al residuo di superbonus ancora in vigore: a chi spetta e a quali condizioni

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Il DDL di Bilancio 2025 con l'art 8 tratta dei bonus edilizi, tra cui anche il superbonus.

Con la norma in bozza si restringe ulteriormente l'ambito di spettanza di questo bonus, che a partire dal 1° 2025 avrà aliquota al 65%, vediamo per chi e a quali condizioni.

1) Superbonus 2025: a chi ancora spetta e a quali condizioni

Il comma 3 dell'art 8 del DDL di bilancio 2025 relativamente al Superbonus, di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, alla lettera a), prevede che la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2025, attualmente prevista dal comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119 a favore:

  • dei condomini, e delle persone fisiche,  che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, 
  • e degli enti del terzo settore, 

non venga più riconosciuta in relazione ai nuovi interventi avviati successivamente alla data del 15 ottobre 2024. 

Pertanto, la detrazione spetta, per l’anno 2025, per i soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024

Tali interventi sono individuati come quelli per i quali, entro tale data, risulti:

  • a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del citato articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
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