HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

CONTRIBUTI INPS SOSPESI PER CALAMITÀ: ISTRUZIONI SUI PAGAMENTI

Contributi INPS sospesi per calamità: istruzioni sui pagamenti

Le conseguenze in caso di mancato pagamento rateale di contributi sospesi per calamita naturali. Inps chiarisce la procedura amministrativa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare 43 del 6 marzo 2024  INPS fornisce alcune indicazioni generali in tema di sospensioni contributive per calamità naturali . In particolare precisa le conseguenze dei  mancati  pagamenti degli importi rateizzati  al momento della ripresa dei versamenti .

L'istituto definisce  quindi una modalità univoca che consente la gestione del credito i nei confronti dei soggetti che non ottemperano ai pagamenti dovuti in conformità alla norma, nonché il relativo regime sanzionatorio.

Calcola i tuoi possibili vantaggi contributivi e fiscali 2024 con

Visita anche il Focus Lavoro con  ebook e Libri  di carta , in continuo aggiornamento

1) Sospensione versamenti contributivi per calamità e rateizzazione

Inps ricorda che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto di specifiche previsioni normative,  come ad esempio le situazioni eccezionali  di calamita naturale,  devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.

Quando è previsto che la ripresa dei versamenti possa avvenire mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

ATTENZIONE INPS sottolinea che  l'obbligo determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione, per cui il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

2) Decadenza dalla rateizzazione, definizione agevolata e sanzioni

La  circolare descrive quindi  due diversi casi

  1. La decadenza dalla rateizzazione per mancato versamento di almeno due rate , come detto sopra , non comporta la decadenza dalla possibile  eventuale definizione agevolata in misura ridotta. I crediti residui  vengono   quindi affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di ripresa del versamento.
  2. Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

INPS precisa che  queste previsioni sono applicabili anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della  circolare  (6 marzo)

Sono da intendersi  superate le  precedenti istruzioni fornite al paragrafo 5, intitolato “Recupero dei contributi sospesi”, della circolare n. 106 del 4 dicembre 2008.

Restano salve comunque  eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CCNL E TABELLE RETRIBUTIVE 2024 · 26/09/2024 CCNL scuole non statali 2024: aumenti e altre novità del rinnovo

Rinnovato il CCNL scuole private ANINSEI: testo in pdf, aumenti con le tabelle retributive aggiornate, previdenza e sanità integrativa, causali contratti a termine

CCNL scuole non statali 2024: aumenti e altre novità del rinnovo

Rinnovato il CCNL scuole private ANINSEI: testo in pdf, aumenti con le tabelle retributive aggiornate, previdenza e sanità integrativa, causali contratti a termine

Manovra 2025: conferme per taglio cuneo e rivalutazione pensioni

le ultime news nell'incontro con i sindacati del 25 settembre su taglio cuneo e rivalutazione pensioni: le intenzioni del Governo per la legge di bilancio 2025:

Sanilog:  dal 1 ottobre iscrizioni o rinnovi  2025 per i familiari

Le indicazioni per rinnovo o iscrizione familiari dei dipendenti delle aziende del settore Logistica aderenti al Fondo sanitario SANILOG

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.