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ANTICIPO BOLLO ASSICURAZIONI RAMO VITA: NOVITÀ DAL 2025

Anticipo bollo Assicurazioni ramo Vita: novità dal 2025

Anticipo bollo per il solo comparto vita: novità dal DDL di bilancio 2025 ancora in bozza, in progress per la discussione e approvazione in Parlamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il DLL di Bilancio 2025 arrivato alle Camere sarà approvato entro il 31 dicembre e entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

Tra le norme in bozza, figura un articolo che dovrebbe prevedere una anticipazione dell'imposta di bollo da scontare sulle polizze vita che di solito va pagata al riscatto.

Vediamo di cosa si tratta dal testo della norma e dal commento della relazione illustrativa al provvedimento.

1) Anticipo bollo Assicurazioni: novità dal 2025

L'art 11 della bozza di DDL rubricato Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita prevede novità dal 2025.
In particolare, il comma 1 disciplina le comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, prevedendo che l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, sia dovuta annualmente e che l’ammontare corrispondente sia versato dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2012 per l’imposta di bollo. 

Resta fermo, in ogni caso, che l’ammontare dei versamenti effettuati annualmente dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Il comma 2, relativamente ai contratti in essere alla data del 1° gennaio 2025, prevede che l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo, determinata annualmente, sulle comunicazioni relative a tali contratti, sia versato in quattro rate secondo la seguente scansione temporale:

  • una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
  • una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
  • una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
  • la restante quota pari al 10 per cento entro il 30 giugno 2028.

Resta fermo, in ogni caso, che l’ammontare dei versamenti effettuati dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

La relazione tecnica chiarisce che l'anticipazione del prelievo va ad accomunare questi prodotti assicurativi agli altri prodotti finanziari.

Si tratta di un anticipo di tassazione richiesto alle compagnie assicurative, ciò che era un prelievo finale adesso viene anticipato, ma nulla dovrebbe cambiare come impatto per il risparmiatore. 

Si attende la norma definitiva per valutare compiutamente la sua portata.

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