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ACCONTO NOVEMBRE PIVA AL 16 GENNAIO: TUTTE LE REGOLE

Acconto novembre PIVA al 16 gennaio: tutte le regole

Secondo acconto imposte al 16 gennaio: pagamenti in unica rata o più rate per chi? Esclusi i contributi. Confermato dalla Legge n 189/2024 di conversione del Collegato Fiscale

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La Legge n 189/2024 di conversione del Collegato Fiscale (DL n 155/2024) contiene i dettagli della proroga al 2025 del secondo acconto delle imposte (ordinariamente in scadenza domani 30 novembre).

Ricordiamo che la proroga era già stata confermata dal MEF con il comunicato stampa n 136 del 27 novembre.

Vediamo i contenuti della norma anticipando che la misura agevolativa di rinvio dei pagamenti spetta alle PIVA con certi requisiti, compresi i forfettari.

1) Rateizzazione acconto novembre PIVA: a chi spetta

Il 30 novembre è scaduto il pagamento del secondo acconto delle imposte 2024, (Leggi anche: Acconto Irpef novembre: pagamenti entro il 2.12, con eccezioni) ed essendo il 30.11 sabato, i pagamenti sarebbero regolari se effettuati entro lunedì 2 dicembre.

Ciò premesso nel DL n 155/2024 Collegato Fiscale convertito in Legge n 189 pubblicata in GU n 291 del 12 dicembre, si approva l'art 7 quater con il Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette.
Si prevede che per il solo periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che
nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d’affari.

Sono esclusi dal rinvio:

  • persone fisiche non titolari di partita Iva ( es soci di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati secondo il principio di trasparenza); 
  • persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi superiori 170mila euro; 
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio le società di capitali e gli enti non commerciali);
  • i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (a meno che anch'essi siano titolari di partita Iva).
Fonte immagine: licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT
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Commenti

MARIO SPERA - 29/11/2024

ottimo servizio preciso e tempestivo

Liliana Sghettini - 30/11/2024

Gentile utente la ringraziamo per il commento, cordiali saluti.

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