Il MEF con il comunicato stampa n 136 del 27 novembre rende ufficiale il rinvio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi delle PIVA.
Ricordiamo che la misura era già stata anticipata dal Ministro Giorgetti durante una interrogazione parlamentare n. 3-01551 del 13 novembre, in cui si ipotizzava lo slittamento al 2025 dei pagamenti delle imposte relative al secondo acconto 2024, con emendamento al Collegato Fiscale.
Il 26 novembre il Presidente della Commissione attività produttive commercio e turismo, il Deputato Gusmeroli, padre della norma aveva dato certezza dell'atteso slittamento, ora il MEF ufficializza.
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1) Rateizzazione acconto novembre PIVA: il MEF rende ufficiale
Il comunicato diffuso in data 27 novembre specifica che nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede:
- per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro (rinvio anche per i forfettari)
- la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.
Attenzione al fatto che la proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.
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Sono esclusi dal rinvio:
- persone fisiche non titolari di partita Iva ( es soci di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati secondo il principio di trasparenza);
- persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi superiori 170mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio le società di capitali e gli enti non commerciali);
- i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (a meno che anch'essi siano titolari di partita Iva).