HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

PRECEDENZA DOPO CONTRATTI A TERMINE: NOVITÀ DALLA CASSAZIONE

Precedenza dopo contratti a termine: novità dalla Cassazione

La sentenza n. 19348/2024 della Corte di Cassazione fornisce una interpretazione estensiva affermando che il diritto può essere esercitato anche in costanza di rapporto

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sentenza n. 19348/2024 della Corte di Cassazione riguarda una controversia sul diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

 La sentenza ribalta il giudizio di merito ampliando la tutela per i lavoratori a termine  che possono manifestare l'interesse per la riassunzione anche durante i rapporto di lavoro a termine. 

Di seguito i dettagli del caso  e le motivazioni della Suprema Corte.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti puo interessare anche leggere Contratti a tempo determinato 2024 tutte le regole

1) Contratti a termine e diritto di precedenza i caso e i giudizi di merito

 La lavoratrice ricorrente aveva intrapreso l'azione legale contro la cooperativa sociale, sostenendo che la società avesse illegittimamente omesso di riconoscerle il diritto di precedenza nelle assunzioni successive alla cessazione del suo piu recente  rapporto di lavoro a termine.

 Nello specifico la causa trae origine da due contratti a tempo determinato tra le parti, uno del 2013 e l'altro del 2014, e dalla mancata stabilizzazione della lavoratrice, che ha rivendicato il suo diritto di precedenza in base all'articolo 5, comma 4-quater del D.lgs. 368/2001, come integrato dal D.lgs. 81/2015.

La lavoratrice  ha fatto presente di aver manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza mentre il suo contratto a termine era ancora in essere. 

In particolare, ha presentato la richiesta di precedenza il 22 dicembre 2014, durante la validità del secondo contratto a termine, che sarebbe scaduto solo il 27 settembre 2015.

Nel suo esame, la Corte d'appello di Venezia aveva respinto le pretese della lavoratrice, basandosi su una doppia motivazione:

  1. l’esclusione della possibilità di esercitare il diritto di precedenza durante il rapporto di lavoro a termine e
  2.  l’insufficienza delle prove fornite dalla lavoratrice su altre  assunzioni a tempo indeterminato effettuate da parte della cooperativa. 

La lavoratrice ha quindi contestato questa interpretazione, argomentando che il diritto di precedenza doveva essere riconosciuto non solo al termine del rapporto, ma anche durante la sua vigenza, una lettura supportata dal comma 4-sexies dello stesso articolo.

2) Diritto di precedenza durante il contratto a termine: la decisione della Cassazione

Come noto, il diritto di precedenza, come disciplinato dagli articoli 5, commi 4-quater e 4-sexies del D.lgs. 368/2001 (e successive integrazioni), è una tutela che consente a un lavoratore con contratti a termine di essere preferito nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la stessa azienda, a patto che abbia maturato almeno sei mesi di servizio continuativo. Questa normativa nasce con l'intento di incentivare la stabilizzazione dei lavoratori a termine, rendendo prioritario il loro impiego fisso rispetto a nuove assunzioni  di risorse esterne.

Nel caso specifico la decisione della Cassazione ha stabilito , con una interpretazione estensiva della norma ,  un principio rilevante, ovvero che  il diritto di precedenza può essere esercitato

  •  sia in costanza del rapporto, cioè  durante il periodo di validità del contratto a termine,
  • che entro un anno dalla sua conclusione, 

confermando  l'obiettivo di tutelare la continuità lavorativa  sentenza è stata quindi rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per il riesame della controversia, anche in merito alle spese legali sostenute dalle parti

Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 21/11/2024 Bonus Natale: chiarimenti e scadenze per i dipendenti pubblici

FAQ ministeriali per dipendenti della scuola, sanità e pubblica amministrazione sull'erogazione del Bonus Natale da 100 euro. Richieste entro il 22.11 o 29.11

Bonus Natale:  chiarimenti e scadenze per i dipendenti pubblici

FAQ ministeriali per dipendenti della scuola, sanità e pubblica amministrazione sull'erogazione del Bonus Natale da 100 euro. Richieste entro il 22.11 o 29.11

Sgravi contratti solidarietà 2023: elenco beneficiari e istruzioni

Dall'INPS primo elenco e istruzioni Uniemens per il recupero degli sgravi contributivi per contratti di solidarietà stipulati entro il 30 11 2023. Conguagli entro il 16.2.2025

Indennità 100 euro Natale 2024: novità,  fac-simile,  esempi

Bonus Natale ampliato a tutti i genitori con figli a carico: nuova circolare di istruzioni e facsimile di autorichiarazione aggiornato per la richiesta al datore di lavoro

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.