Il decreto legislativo contenente la revisione del regime impositivo dei redditi è in dirittura di arrivo.
Nell'attesa, l’Agenzia delle entrate fornisce le proprie osservazioni nel corso di una audizione tenutasi in data 5 novembre, presso la VI commissione Finanze e Tesoro del Senato, dove l’atto della riforma del Governo è all’esame.
Il decreto composto da 19 articoli, suddivisi in tre Titoli, attua principi e criteri per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, delle società e degli enti contenuti negli articoli 5, 6 e 9 della Delega fiscale (legge n. 111/2023).
In particolare, sono coinvolti nella revisione i redditi:
- fondiari,
- di lavoro dipendente,
- di lavoro autonomo,
- diversi,
- d’impresa.
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1) Riforma del reddito lavoro autonomo: audizione ADE in Commissioni Finanze
Reativamente ai redditi di lavoro autonomo il decreto interviene con l’articolo 5, con lo scopo di fornire un quadro chiaro dei suoi componenti e di mutuare alcuni criteri applicati all’interno della disciplina dei redditi d’impresa.
In analogia al reddito di lavoro dipendente, viene introdotto, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività:
- si stabilisce che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione all’attività artistica o professionale, e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
Per quanto riguarda il criterio d’imputazione temporale dei componenti di reddito, è confermata la rilevanza del principio di cassa, salvo specifiche deroghe.
Nell'intervento sono state inoltre illustrate le novità previste in merito alle esclusioni dal reddito di lavoro autonomo, le plusvalenze e minusvalenze, il trattamento fiscale dei rimborsi e dei riaddebiti delle spese, gli ammortamenti e la deducibilità di specifiche tipologie di costo, vediamo maggiori dettagli dalla relazione ADE.
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