Il Ddl. "Lavoro", approvato dalla Camera il 9 ottobre e ora in discussione presso la Commissione del Senato, introduce una significativa novità in materia di lavoro stagionale attraverso una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2 del D.Lgs. 81/2015.
In particolare, l'art. 11 del Ddl. estende la definizione di stagionalità nel lavoro, collegandola direttamente alle necessità produttive delle imprese come definite dai CCNL e prevedendo l’applicazione retroattiva di questa nuova interpretazione.
L' intervento mira a fornire maggiore flessibilità alle imprese nel gestire il personale in determinati periodi dell’anno e a definire con chiarezza i margini di applicazione del contratto di lavoro stagionale.
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1) Lavoro stagionale: dettagli della norma
L'art. 11 del Ddl. "Lavoro" stabilisce che rientrano nel concetto di attività stagionali:
- non solo quelle espressamente indicate nel DPR 1525/63, ma anche
- tutte le attività organizzate per rispondere a intensificazioni temporanee della domanda lavorativa, esigenze tecnico-produttive o cicli stagionali dei mercati o dei settori in cui opera l’impresa.
Leggi per i dettagli sul DPR 1525-63 Lavoro stagionale elenco e regole
Questa nuova definizione amplia quindi il concetto di stagionalità, includendo normativamente le attività caratterizzate da picchi produttivi in determinati periodi dell’anno regolate dai contratti collettivi di lavoro, anche quelli già in vigore al momento dell’approvazione della norma, firmati dalle organizzazioni più rappresentative.
Questa interpretazione autentica avra, se approvata, un effetto significativo anche sul piano giuridico in quanto le attività stagionali, come definite dall’art. 21 del D.Lgs. 81/2015, sono esentate dall’obbligo del “periodo di pausa” (stop and go) di 10 o 20 giorni tra un contratto e il successivo, obbligo che normalmente limita l’uso dei contratti a tempo determinato ampliando per le imprese la libertà nel riassumere il personale stagionale.
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2) Lavoro stagionale: novità retroattiva sui contratti precedenti
Va sottolineato in particolare che essendo definita una norma di interpretazione autentica, l’art. 11 avrà natura retroattiva, e troverà quindi applicazione anche per i contratti collettivi firmati prima della sua entrata in vigore.
Questo elemento avrebbe un impatto rilevante per le imprese, permettendo loro di adottare contratti più flessibili anche con riferimento a periodi già trascorsi.
Sul punto la relazione illustrativa del Senato ha avanzato qualche dubbio di costituzionalità suggerendo "l’opportunità di valutare se tale intervento sia propriamente di natura interpretativa (e quindi pacificamente retroattiva), considerata anche la giurisprudenza della Corte costituzionale sui limiti dell’ambito delle norme di interpretazione autentica(52)" ricordando che: "tale giurisprudenza distingue tra le norme propriamente di interpretazione autentica e gli interventi normativi che, pur se letteralmente qualificati come di interpretazione autentica, conferiscono (sempre retroattivamente) un nuovo significato normativo a disposizioni precedenti – significato non ricavabile dalla formulazione precedente –; per questi ultimi interventi, secondo la giurisprudenza della Corte, nell’eventuale scrutinio di legittimità costituzionale dell’effetto retroattivo, occorre valutare se sussistano elementi sintomatici dell’uso distorto della funzione legislativa".
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