Il 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilasciato il parere relativo all'Interpello n. 5/2024, riguardante la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La richiesta di interpello è stata avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ( Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) su alcuni aspetti normativi relativi alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto alla Commissione due specificazioni :
- se le proprie singole articolazioni territoriali debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un'unica entità e
- se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest'ultima, anche se esterno alla rappresentanza.
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1) RSL e RSU il contesto normativo
L’interrogativo nasceva dalla necessità di stabilire quanti RLS devono essere designati o eletti nelle articolazioni del Ministero. In particolare, la questione si poneva tra l’alternativa di designare
- 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) o
- 3 RLS in base alla dimensione aziendale con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000.
Per rispondere a questi quesiti, la Commissione ha fatto riferimento agi articoli del Decreto Legislativo 81/2008 che prevedono:
- Articolo 2, comma 1, lettera t: definisce "unità produttiva" come uno stabilimento o struttura destinata alla produzione di beni o servizi, con autonomia finanziaria e funzionale.
- Articolo 47, comma 2: stabilisce l'obbligo di eleggere o designare il RLS in tutte le aziende o unità produttive.
- Articolo 47, comma 4: nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Qualora tali rappresentanze non siano presenti, il RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori.
- Articolo 47, comma 7: stabilisce il numero minimo di RLS in base alle dimensioni aziendali. In particolare:
- Un RLS per aziende fino a 200 lavoratori,
- Tre RLS per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000,
- Sei RLS per aziende con più di 1.000 lavoratori.
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2) Responsabile lavoratori sicurezza e unità territoriali la risposta
La Commissione per gli interpelli ha ribadito che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede in modo chiaro che l'unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi.
Questa distinzione permette di identificare ogni articolazione territoriale come un'unità produttiva autonoma se possiede le caratteristiche sopra indicate.
Inoltre, la normativa stabilisce che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante.
Per il caso specifico del ministero la Commissione ha chiarito che il numero minimo di RLS va applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni della forza lavoro. Se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione.
Riguardo all'appartenenza alla RSU l'interpello precisa che l' RLS non è obbligato ad appartenere alla RSU. È sufficiente che sia designato da essa. In altre parole, la designazione può avvenire anche tra lavoratori non appartenenti alla RSU, purché questi rappresentino gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza.
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