L'INPS ha delineato nel messaggio 3624 del 31 ottobre 2024 le procedure di controllo attivate riguardo all'obbligo, per i beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi), di comunicare tempestivamente l'avvio di attività lavorative durante il periodo di fruizione del beneficio.
Si ricorda infatti che secondo l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, e l'articolo 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023, i componenti del nucleo familiare che iniziano un'attività di lavoro dipendente durante la percezione dell'Adi devono comunicare all'INPS il reddito derivante entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
La comunicazione avviene tramite il modello "ADI-Com Esteso", disponibile sul sito dedicato. Le istruzioni sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1090 di marzo 2024.
Specifichiamo di seguito quando è obbligatoria la comunicazione, i controlli , qual è il reddito compatibile con la prestazione e le possibili conseguenze in caso di violazione.
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1) Obbligo ADI COM e reddito compatibile
A partire da giugno 2024, l'INPS ha implementato controlli per identificare i beneficiari che non hanno presentato il modello "ADI-Com Esteso" nonostante l'avvio di un'attività lavorativa.
Questi controlli si basano sulla verifica delle comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni e confrontano tali dati con le informazioni fornite dai beneficiari. Se emerge che un componente del nucleo familiare ha iniziato un lavoro dipendente o un percorso di politica attiva del lavoro con indennità senza aver presentato il modello entro 30 giorni, l'erogazione dell'Adi viene sospesa.
L'istituto ricorda che i componenti il nucleo familiare sono tenuti all’adempimento degli obblighi di comunicazione in caso di avvio, durante il periodo in cui ricevo l'ADI di :
- rapporti di lavoro dipendente
- percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione o accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese,
SONO ESCLUSI dall'obbligo i tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in UNILAV nella categoria 09).
Il messaggio INPS specifica che il reddito derivante dall'attività lavorativa non concorre alla determinazione dell'importo dell'Adi fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui.
L'eventuale eccedenza oltre questa soglia viene considerata nel calcolo del beneficio a partire dal mese successivo alla variazione occupazionale e fino a quando il nuovo reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Pertanto, è fondamentale comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione reddituale per garantire il corretto calcolo dell'Adi.
È importante sottolineare che, sebbene i redditi fino a 3.000 euro lordi annui non incidano sul calcolo dell'Adi, l'obbligo di comunicazione rimane in vigore per garantire la trasparenza e la corretta gestione del beneficio verso tutti gli aventi diritto.
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2) Sospensione e possibile decadenza del diritto all'ADI
In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti, l'erogazione dell'Adi è sospesa fino alla presentazione del modello "ADI-Com Esteso", e comunque fino a un massimo di tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa.
Se il beneficiario non adempie entro questo periodo, il diritto all'Adi decade. In pratica i tre mesi rappresentano il limite massimo entro cui è possibile sanare la propria posizione per evitare la decadenza dal beneficio, cioè l'interruzione definitiva della possibilità di ricevere l'assegno.
È importante notare che la sospensione non preclude il riconoscimento delle mensilità arretrate una volta che il beneficiario regolarizza la posizione.
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