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REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO

Regime transfrontaliero di franchigia: novità dal 1° gennaio

Approvato il Dlgs di recepimento delle norme UE sul regime di franchigia IVA: testo in GU del 30 novembre

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Pubblicato in GU n 281 del 30 novembre il Decreto legislativo n 180/2024 per attuazione delle direttive UE sul regime speciale IVA per le PMI.

In dettaglio il decreto è adottato ai fini della attuazione  della  direttiva  (UE)  2020/285  del  Consiglio  del  18 febbraio 2020 che  modifica  la  direttiva  2006/112/CE  per  quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della  direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022  recante  modifica  delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare si introduce il Titolo V-ter con il Regime transfrontaliero di franchigia.

Come evidenziato dalla relazione ilustrativa al decreto, il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 avviene in due piani distinti: 

  • il primo relativo alle modifiche sistematiche apportate alla legge n. 190 del 2014, che regola il regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia IVA. 
  • il secondo piano è relativo alla trasposizione nel quadro normativo nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285. Il presente decreto infatti introduce il nuovo tiolo V-ter nel corpus del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che disciplina il nuovo regime di franchigia IVA. Il nuovo titolo V-ter è suddiviso in due Sezioni: la prima dedicata all’applicazione del regime di franchigia IVA nazionale ai soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, la seconda relativa all’applicazione del regime di franchigia in altri SM, da parte dei soggetti stabiliti in Italia.

Attenzione al fatto che le disposizioni di recepimento delle suddette direttive entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.

1) Regime transfrontaliero di franchigia: le definizioni del decreto

Viene previsto che ai fini del presente Titolo V ter si applicano le seguenti definizioni:

  • a) Regime di franchigia: il  regime  applicabile  dai  soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea che hanno  un volume  d'affari non superiore a determinate soglie, in base al quale  non  esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta;
  • b) Volume d'affari annuo dell'Unione europea: il valore  totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea nel corso  di un anno civile
  • c) Volume d'affari annuo dello Stato membro: il  valore  totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate in uno Stato membro dell'Unione europea;
  • d) Soggetto stabilito: soggetto passivo  che  ha  stabilito  la sede  della  propria  attivita'  economica  in   uno   Stato   membro dell'Unione europea. Ai fini della presente definizione non  rilevano le eventuali stabili organizzazioni;
  • e) Stato di stabilimento: lo Stato membro  dell'Unione  europea in cui il  soggetto  passivo  ha  stabilito  la  sede  della  propria attivita' economica;
  • f) Stato di esenzione:  lo  Stato  membro  dell'Unione  europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo  chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;
  • g) Numero di identificazione EX: il numero  di  identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito  dallo  Stato membro di  stabilimento  ai  fini  dell'applicazione  del  regime  di franchigia nello Stato di esenzione.

Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di  mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato  membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di  servizi  escluse  dallo Stato di esenzione.

Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate sono stabilite le modalita' attuative del presente Titolo

2) Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri UE

In particoalre nella Sezione II si disciplinano le regole per il Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea
Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea puo' applicare il regime di franchigia nel  territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:

  • a)  nell'anno  civile  precedente,  il  volume  d'affari  annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
  • b)  nell'anno  civile  precedente,  il  volume  d'affari  annuo realizzato nel territorio dello Stato non e' stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 1, comma  54,  della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • c) nel  periodo  dell'anno  civile  in  corso  precedente  alla notifica di cui alla  lettera  d),  il  volume  d'affari  nell'Unione europea non e' superiore a 100.000 euro;
  • d) ha previamente comunicato al proprio Stato  di  stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime  di  franchigia  nel  territorio dello Stato;
  • e) e' identificato, ai fini  dell'applicazione  del  regime  di franchigia, dal numero di  identificazione  EX  esclusivamente  nello Stato membro di stabilimento.

Il soggetto passivo non puo' comunque avvalersi del regime  di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:

  • a)  effettua  in  via  esclusiva  o  prevalente   cessioni   di fabbricati o porzioni di fabbricato, di  terreni  edificabili,  o  di mezzi di trasporto nuovi;
  • b) partecipa a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa'  a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione,  le  quali esercitano  attivita' economiche   direttamente   o   indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
  • c) nell'anno  civile  precedente  ha  sostenuto  spese  per  un ammontare  complessivamente  superiore  a  20.000  euro   lordi   per lavoratori dipendenti e  collaboratori,  comprese  le  somme  erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati,  o  per  altre prestazioni  di  lavoro  non  riconducibili  a  contratti  di  lavoro autonomo;
  • d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di  datori di lavoro con i quali sono  in  corso  rapporti  di  lavoro  o  erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti  periodi  d'imposta, ovvero  nei  confronti  di  soggetti  direttamente  o  indirettamente riconducibili  ai  suddetti  datori  di  lavoro,  ad  esclusione  del soggetto che inizia una nuova attivita' dopo aver svolto  il  periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • e)  nell'anno  precedente  ha  percepito  redditi   di   lavoro dipendente e  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica  di  tale  soglia  e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato.

Il soggetto passivo ammesso al regime di  franchigia  nello  Stato applica tale regime a partire  dalla  data  in  cui  ha ricevuto  la comunicazione del numero di identificazione EX da parte  dello  Stato di stabilimento. Se il soggetto  passivo  e' gia'  identificato  nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  ovvero dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA gia' attribuito  viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime  di franchigia.

Il  soggetto  passivo ammesso   al   regime   di   franchigia è esonerato nel territorio dello Stato da tutti  gli adempimenti IVA ad  eccezione  dell'obbligo  di  certificazione  dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. 

La  fattura, ove prevista, puo' essere  emessa  in  forma  semplificata  ai  sensi dell'articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore  al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.

Il soggetto passivo non stabilito, qualora non  abbia  inviato al  proprio  Stato  di  stabilimento  le  comunicazioni   trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento,  e' tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a  presentare  la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Un soggetto passivo non stabilito cessa di  applicare  il  regime  di franchigia nello Stato:

  • a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato,  a  partire  dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di  stabilimento  ha  ricevuto  tale   comunicazione   o,   se   tale comunicazione e'  stata  ricevuta  nel  corso  dell'ultimo  mese  del trimestre civile, a partire dal primo giorno  del  secondo  mese  del trimestre civile successivo;
  • b) se sono  venute  meno  le  condizioni  di  cui  all'articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire  dall'anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno
  • c) se e' superata la soglia di 100.000 euro di volume  d'affari dello Stato, a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia e' stata superata.  In  tale  caso  l'imposta  e'  dovuta  a  partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta  il  superamento  di tale soglia e dalla medesima data il soggetto  passivo  e'  tenuto  a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli  adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
  • d) negli  altri  casi  in  cui  e'  disattivato  il  numero  di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione e' venuta meno.

L'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  delle   informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonche' di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente  con  mezzi  elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia  ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.

3) Regime di franchigia applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Relativamente alla Sezione III con il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato si prevede che un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato puo' essere  ammesso  al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato  tale  regime  se  ricorrono  le  seguenti condizioni:

  • a) nell'anno civile precedente alla  comunicazione,  il  volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore  a  100.000 euro;
  • b) nel  periodo  dell'anno  civile  in  corso  precedente  alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione  europea  non  e' stato superiore a 100.000 euro;
  • c) il volume d'affari annuo  realizzato  nel  territorio  dello Stato di esenzione non e' superiore a quello previsto da  tale  Stato per l'applicazione del regime di franchigia
  •  d) ha  comunicato  preventivamente  all'Agenzia  delle  entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio  di altri Stati di esenzione
  • e) e' identificato ai fini dell'applicazione  della  franchigia nel solo territorio dello Stato.

Nella comunicazione di cui alla lettera d) del  comma  1  sono indicati:

  • a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attivita', la  forma  giuridica,  la  residenza  anagrafica  o,  se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
  • b) il  numero  di  partita  IVA,  il  codice  fiscale  e  altri eventuali numeri identificativi  assegnati  al  soggetto  passivo  da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
  • c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
  • d) il valore totale delle cessioni di beni e delle  prestazioni di  servizi  effettuate,  nei   due   anni   civili   precedenti   la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno  degli  altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
  • e)  il valore totale delle cessioni di beni e delle  prestazioni di  servizi  effettuate,  nel  periodo  dell'anno  civile  in   corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati  diversi  da  quelli  di esenzione;
  • f) le ulteriori informazioni individuate con  il  provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  di   cui   all'articolo 70-terdecies, comma 5.

Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2,  per gli Stati  di  esenzione  che  hanno  fissato  soglie  di  franchigia differenziate per settori di attivita',  sono  fornite  distintamente per ciascun settore di attivita' esercitata.

Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso  EX, eventuali  modifiche  delle  informazioni  fornite   in   precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno  o piu' Stati membri diversi da quelli  indicati  precedentemente  e  la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o piu' degli Stati precedentemente indicati.

L'Agenzia delle  entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo  al  numero di partita IVA, in  relazione agli  Stati  di  esenzione  che  hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non  oltre  35 giorni  lavorativi dalla  ricezione  della  comunicazione   di   cui all'articolo 70-octiesdecies o dell'aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia  richiesto  un  maggior  termine  per effettuare eventuali  verifiche  al  fine  di  prevenire  elusione o evasione d'imposta.

L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1 notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo  Stato  di  esenzione  e  le ragioni del rifiuto.

Il soggetto passivo applica  il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una  precedente  comunicazione,  la conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati  di  esenzione  diversi  da  quelli precedentemente  comunicati,  l'aggiornamento  dell'attribuzione  del suffisso EX.

Il soggetto passivo  ammesso al  regime  di  franchigia  in  uno  Stato  di   esenzione   comunica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese  successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:

  • a)  il  valore  totale  delle  cessioni  e  delle   prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
  • b)  il  valore  totale  espresso  in  euro  delle  cessioni   e prestazioni effettuate nel corso del  trimestre  civile  in  ciascuno altro  Stato  membro,  compresi  gli  Stati  diversi  da  quelli   di esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano  state effettuate.

Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia  in uno o piu' Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle  entrate  il superamento della soglia di 100.000 euro  di  volume  d'affari  annuo nell'Unione europea, nonche' la data in cui  si  e'  verificato  tale evento,  entro  15  giorni  lavorativi   da   tale   superamento   e, contestualmente, comunica il  valore  delle  cessioni  e  prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino  alla  data di superamento della soglia.

Il soggetto passivo cessa di applicare il  regime  di  franchigia  nello Stato di esenzione:

  • a) se ha comunicato di non volersi piu' avvalere del regime  di franchigia in tale Stato, a partire dal primo  giorno  del  trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se  la  comunicazione  e'  presentata  nel  corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;
  • b) se e' superata la soglia di volume d'affari  annuo  prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia o se tale Stato  ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni  per l'applicazione del regime di franchigia,  a  partire  dalla  data  di esclusione comunicata da tale Stato.

Se, nel corso dell'anno  civile,  e'  superata  la  soglia  di 100.000 euro di volume  d'affari  nell'Unione  europea,  il  soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il  suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia  ovvero quando il soggetto passivo ha  cessato  l'attivita'  o  quando  e'  comunque possibile desumere  la  cessazione  dell'attivita'. 

Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
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