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REGIME SPECIALE IVA PICCOLE IMPRESE: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO

Regime speciale IVA piccole imprese: novità dal 1° gennaio

Approvato il Dlgs di recepimento delle norme UE sul regime di franchigia IVA: testo atteso in GU

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Il Governo in data 29 ottobre ha approvato un decreto legislativo per attuazione delle direttive UE sul regime speciale  IVA per le PMI.

In dettaglio il decreto è adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto

Le disposizioni di recepimento delle suddette direttive entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.

Vediamo in dettaglio il contenuto della Direttiva 285.

1) Regime speciale IVA piccole imprese: novità dal 1° gennai

Il 29 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale IVA per le piccole imprese.

La nuova normativa delle piccole imprese è parte integrante del piano d’azione sull’IVA predisposto dalla Commissione Europea realizzando una revisione complessiva del sistema delle piccole imprese, per ridurre i loro oneri amministrativi, per creare un contesto fiscale e favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. 

La direttiva (UE) 2020/285 prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 il regime speciale per le piccole imprese è applicabile ai soggetti stabiliti nello Stato Membro in cui l’IVA è dovuta a condizione che il volume di affari sia al di sotto della soglia nazionale, che non può essere superiore a 85.000 euro. 

La direttiva concerne la previsione di un regime di franchigia IVA transfrontaliero, che consente alle piccole imprese non stabilite di beneficiare del regime di franchigia in un altro stato membro, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo stato di esenzione.

Tale regime di franchigia IVA transfrontaliero è applicabile ai soggetti passivi non stabiliti qualora il loro volume d’affari sia al di sotto della soglia europea di 100.000 euro e comunque al di sotto della soglia nazionale prevista dallo Stato Membro in cui si chiede di essere ammessi all’esenzione. 

Si introducono quindi due diversi livelli di applicazione: 

  • uno domestico, che interessa solo i soggetti stabili in uno Stato membro 
  • e uno transfrontaliero, che consente l’applicazione del regime speciale da parte delle piccole imprese in uno o più Stati Membri in cui non sono stabiliti. 

Inoltre, si introducono misure di semplificazione che consentono di rendere gli oneri amministrativi proporzionati per le piccole imprese che beneficiano della franchigia. 

Tra le misure di semplificazione più rilevanti si segnala quella in base alla quale per effettuare operazioni in regime piccole imprese transfrontaliero è sufficiente che il soggetto passivo sia identificato nel proprio Stato di stabilimento.

Infine la nuova disciplina applicabile alle piccole imprese si completa con le modifiche apportate dall’articolo 2 della citata direttiva 285 al regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, regolando il flusso informativo necessario per l’applicazione del regime PMI transfrontaliero.

Come evidenziato dalla relazione ilustrativa al decreto di cui si tratta, il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 avviene in due piani distinti: 

  • il primo relativo alle modifiche sistematiche apportate alla legge n. 190 del 2014, che regola il regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia IVA. In tale contesto, va tenuto in considerazione che con la decisione di esecuzione del Consiglio del 21 marzo 2023, n. 664, l’Italia è stata autorizzata ad esentare dall’imposta sul valore aggiunto i soggetti con volume d’affari fino a 85.000. Sulla base di tale misura di deroga, già l’articolo 1, comma 54, della legge 22 dicembre 2022, n. 197, in chiave anticipatoria, innalza la soglia dei ricavi e compensi utili per poter essere ammessi al regime forfettario, allineandoli a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/285;
  • il secondo piano è relativo alla trasposizione nel quadro normativo nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285. Il presente decreto infatti introduce il nuovo tiolo V-ter nel corpus del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che disciplina il nuovo regime di franchigia IVA. Il nuovo titolo V-ter è suddiviso in due Sezioni: la prima dedicata all’applicazione del regime di franchigia IVA nazionale ai soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, la seconda relativa all’applicazione del regime di franchigia in altri SM, da parte dei soggetti stabiliti in Italia

Per gli approfondimenti si rimanda alla consultazione del Dlgs approvato il 29 ottobre e atteso in GU.

Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
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