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EROGAZIONI LIBERALI ETS: INVIO DATI ENTRO 4 APRILE

Erogazioni liberali ETS: invio dati entro 4 aprile

Le Entrate fissano le regole per l'invio dati per le erogazioni liberali agli ETS, inoltre il 12 marzo pubblicano alcune FAQ

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Con Provvedimento n. 83793 del 4 marzo le Entrate fissano le regole per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali agli ETS ai sensi del Decreto Ministeriale MEF del 1° marzo 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In data 12 marzo vengono anche pubblicate FAQ in risposta ad alcuni dubi dei soggetti interessati, di seguito il dettaglio.

1) Erogazioni liberali ETS: invio dati entro 4 aprile

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è il medesimo previsto dall'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024.

Nelle motivazioni del provvedimento viene anche specificato che a seguito della piena operatività del RUNTS e del passaggio definitivo in tale registro delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni di volontariato e delle Cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il decreto del 1° marzo 2024, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche ad ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Lo stesso decreto all’articolo 1 ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali, di cui sono beneficiari, che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, distinguendo gli enti per cui la trasmissione resta facoltativa e ha previsto che gli stessi soggetti comunicano altresì l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
Il provvedimento, consultato il Garante per la protezione dei dati personali, recepisce le novità introdotte dal citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024 e stabilisce che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al presente provvedimento. 

Le comunicazioni sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 4 aprile 2024, come stabilito dal comma 8 dell’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024.
Di conseguenza, viene posticipato, dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata.
Per il resto vengono mantenute le disposizioni previste dal precedente provvedimento del 9 febbraio 2018

2) Tipologie enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia

Tra le FAQ si domanda che cosa cambia col decreto 1 marzo 2024 del MEF visto che nelle nuove specifiche tecniche, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2024, il campo 11 del record di testa “Tipologia ente del Terzo settore” può contenere dei codici differenti rispetto allo scorso anno, in particolare:

  • 0 = Onlus
  • 4 = Organizzazione di volontariato
  • 6 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
  • 7 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
  • 8 = Altri enti iscritti al RUNTS individuati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017

Viene specificato che per adeguarsi alla normativa relativa agli enti del Terzo settore, caratterizzata negli ultimi anni da notevoli mutamenti, sono state riviste le tipologie di enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia. 

Di conseguenza l’ente dovrà indicare, semplicemente, se si qualifica come:

  • Onlus
  • Organizzazione di volontariato
  • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
  • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
  • Oppure come altro ente iscritto al RUNTS, non incluso tra i precedenti, individuato dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l’esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale).

Allegato

Provvedimento AdE 83793 del 04.03.2024
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