Il DDL di bilancio 2025, approvato il 15 ottobre dal Governo, è in corsa per l'approvazione definitiva da parte delle Camere che avverrà entro il 31 dicembre prossimo.
Nel frattempo dal testo in bozza del provvedimento, si evincono novità per la tracciabilità delle spese sostenute dai dipendenti per le trasferte.
La norma sta generando non poche dichiarazioni, e tra le altre, sul fronte Commercialisti il tesoriere e consigliere delegato alla fiscalità del CNDCEC Salvatore Regalbuto intervistato da IlSole24ore evidenzia quanto segue: «Soprattutto nel caso delle piccole imprese l’ipotesi più realizzabile è che il dipendente paghi con un proprio strumento di moneta elettronica, consegnando al datore di lavoro i documenti fiscali che attestino la spesa e la ricevuta del Pos. È chiaro che in questo caso sarà il datore a dover rimborsare il dipendente in busta paga, ferma restando l’esclusione da imponibilità dei rimborsi».
Vediamo il contenuto della bozza dell'art 10 in questione.
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1) Spese di trasferta dei dipendenti: tracciabilità in arrivo
L'art 10 al comma 1 reca novità per il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo in particolare, alla lettera a), la limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la lettera b) prevede che le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Inoltre, si introduce la medesima limitazione con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti e rimborsate dai professionisti.
La lettera c) estende il medesimo regime di tracciabilità a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione già vigenti.
La lettera d) introduce la medesima limitazione con riguardo ai soggetti che producono reddito d’impresa per i quali le indennità e rimborsi relative alle spese per vitto e alloggio, nonché quelle di taxi e noleggio con conducente, erogate nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 95 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito, come spese per prestazioni di lavoro, se sostenute dal fruitore mediante l’utilizzo di strumenti diversi dal contante, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
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