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BONUS RETROFIT GPL: IL CODICE TRIBUTO PER F24

Bonus Retrofit GPL: il codice tributo per F24

Pubblicato il codice tributo per il bonus retrofit per l’installazione d'impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1

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L’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 ha introdotto un contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1. 

In tal caso, le imprese costruttrici degli impianti rimborsano all’installatore l’importo del contributo, corrisposto al beneficiario dell’impianto mediante compensazione con il prezzo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 giugno 2024 sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1, di cui al DPCM del 20 maggio 2024.

A tal proposito viene pubblicata la Risoluzione n 52 del 25 ottobre con il codice tributo necessario ad usufruire del credito in oggetto.

1) Bonus Retrofit GPL: il codice tributo per F24

In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “7071” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio
    2024”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Leggi qui tutte le regole del contributo di cui si tratta: Ecobonus Retrofit: chiarimenti MIMT su collaudi e prenotazioni bonus

2) Codice tributo “6903” ridenominato per nuovi incentivi

Inoltre sempre con la Risoluzione n 52/2024 viene ridenominato il codice tributo “6903”

A tal proposito ricordiamo che l’articolo 2, comma 1, lettera e), del DPCM 20 maggio 2024 ha disciplinato incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica anche ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad euro 4.
Con la predetta nota n. 12823 del 18 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di ricomprendere i citati incentivi, ha chiesto anche la ridenominazione del codice tributo “6903”, istituito e ridenominato con le risoluzioni n. 82/E, n. 61/E e n. 30/E, rispettivamente, del 23 settembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 23 giugno 2022, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1, N1 e N2 a basse emissioni inquinanti.
Pertanto, con la presente risoluzione il codice tributo “6903” è ridenominato come segue:

  • “6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020, articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022 e articolo 2, comma 1, lettera e) del dPCM 20 maggio 2024”.

Allegato

Risoluzione AdE 52 del 25.10.2024
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