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FLUSSI 2025: ECCO I CLICK DAY, MODELLI E ISTRUZIONI

Flussi 2025: ecco i click day, modelli e istruzioni

Le istruzioni e i modelli per le richieste di nulla osta per gli ingressi di lavoratori stranieri nel 2025 Si parte con la precompilazione il prossimo 1 novembre

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E' stato pubblicata il 24 ottobre 2024 la Circolare congiunta  del Ministero dell'Interno, con  Ministero del Lavoro e Ministero dell'Agricoltura e il Ministero del Turismo che fornisce le istruzioni  per i  flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per il  2025, come previsto dal recente Decreto legge 145 2024. 

In allegato  alla circolare sono presenti i modelli da utilizzare  per le richieste di nulla osta e le preventive verifiche ai CPI.

Tra le principali novità :

  1. 10.000 ingressi extra per gli assistenti familiari e sociosanitari per disabili e grandi anziani
  2. i datori di lavoro privati possono accedere con le proprie credenziali SPID CIE e presentare fino  3 richieste di nulla osta 

Sono già indicate le date dei click day :

  • 5, 7 e 12 febbraio 2025 con  precompilazione da al 1 al 30 novembre 2024
  • 1 ottobre 2025 con precompilazione dal 1 al 31 luglio 2025 per  restanti quote di lavoro stagionale nel settore turismo 

Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti.

1) Decreto flussi 2024: la circolare di istruzioni

La circolare stabilisce precise modalità e tempistiche per la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro. Le richieste devono essere trasmesse attraverso il Portale Servizi ALI utilizzando SPID/CIE.

Il sistema consente l'accesso alle organizzazioni datoriali, agenzie per il lavoro, datori di lavoro privati e soggetti abilitati.

Per presentare una richiesta, i datori di lavoro devono essere in possesso di indirizzo PEC registrato nei database INI-PEC (per persone giuridiche) o

 INAD (per persone fisiche).

Fase di precompilazione: I datori di lavoro possono precompilare le domande per il lavoro subordinato sia  stagionale  che  non stagionale nei seguenti periodi:

  • Dal 1° al 30 novembre 2024 per i click day del 5,7,12 febbraio 2025.
  • Dal 1° al 31 luglio 2025 per il click day del 1 ottobre 2025.

I click day di febbraio 2025 in particolare coinvolgono i seguenti settori:

  • Lavoro subordinato non stagionale (5 febbraio 2025):
  • Autotrasporto merci per conto terzi
  • Edilizia
  • Settore turistico-alberghiero
  • Meccanica
  • Telecomunicazioni
  • Alimentare
  • Cantieristica navale
  • Trasporto passeggeri con autobus
  • Pesca
  • Acconciatori
  • Elettricisti
  • Idraulici

Assistenza familiare e socio-sanitaria (7 febbraio 2025):

Lavoratori nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Settore agricolo e turistico-alberghiero (12 febbraio 2025):

  • Lavoro stagionale per il settore agricolo.
  • Lavoro stagionale per il settore turistico-alberghiero (70% delle quote complessive).

2) Decreto flussi: tabella click day 2025

SettoreDataDescrizione
Lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 3, lett.a)5 febbraio 2025Apertura per i lavoratori subordinati non stagionali di vari settori.
Assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, commi 3 e 4)7 febbraio 2025Quote riservate per lavoratori nel settore dell’assistenza.
Settore agricolo e turistico-alberghiero12 febbraio 2025Apertura per il lavoro stagionale agricolo e turistico.
Settore turistico-alberghiero (secondo blocco)1 ottobre 2025 per il restante 30% delle quote per il lavoro stagionale turistico.

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3) Flussi 2025 : le procedure di verifica dei CPI

Per la richiesta del nulla osta  è obbligatoria  per i datori di lavoro  la preventiva verifica presso i CPI  di disponibilità di lavoratori italiani, come segue:

  • Richiesta del Datore di Lavoro:

Prima di presentare la domanda di nulla osta per assumere lavoratori stranieri residenti all'estero, il datore di lavoro deve inviare una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente. La richiesta deve essere fatta utilizzando il  modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  • Tempistica della Verifica:

Il Centro per l'Impiego ha otto giorni di tempo per rispondere alla richiesta. Se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro questo termine, si considera che non ci siano lavoratori disponibili sul territorio nazionale.

  • Esito della Verifica:

Se il CPI comunica la disponibilità di uno o più lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a condurre un colloquio con i candidati segnalati.

Mancata Presentazione: Se il lavoratore non si presenta al colloquio entro venti giorni dalla richiesta, senza un giustificato motivo, il datore di lavoro deve informare il Centro per l'Impiego della mancata presentazione.

Non Idoneità: Se il lavoratore segnalato dal CPI viene ritenuto non idoneo, il datore di lavoro deve specificare il motivo della non idoneità (es. rifiuto dell'offerta contrattuale da parte del lavoratore).

  • Autocertificazione:

Il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta un'autocertificazione (modello ALL.2) che attesti il completamento della procedura di verifica presso il CPI, includendo i dettagli sugli esiti della ricerca di personale (mancata disponibilità, non idoneità, ecc.).

  • Esenzioni dalla Verifica

Per i lavoratori stagionali, questa verifica presso i CPI non è richiesta.

  • Conclusione della Verifica

Se il CPI non risponde entro gli otto giorni, il datore di lavoro può considerare la verifica conclusa con esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta per lavoratori stranieri residenti all'estero.

QUI LA MODULISTICA AGGIORNATA

4) Le novità del decreto 145 2024

La  circolare  ricorda che il decreto legge n.145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale,  In particolare è prevista:

  • - l’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali  INAD (di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, dicui al d.lgs. n. 82/2005;
  • - la semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego  competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale,
  • - irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non  ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto. Uguamente per  la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio  per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato. 
  • - obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti  inoltrata  alla pec del datore e  visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.
  • Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la   comunicazione sarà inoltrata anche all’indirizzo pec dell’organizzazione. In assenza di conferma entro il  termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato.    In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello  straniero rilascia il visto di ingresso;
  • - sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più  presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con obbligo per il datore di lavoro  di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto  Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e  l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datoredi lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal  lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
  • -  comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per  lavoro stagionale,  all’INPS che iscrive  d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
  • - ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di  attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova  opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto.

Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che  l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Infine, con riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal  Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka,  il  decreto legge n.145/2024 dispone che  fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello  Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole  della Questura competente

Fonte immagine: chat gpt
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