È stato pubblicato il 23 ottobre 2024 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il decreto interministeriale Ministero del lavoro e Ministero Economia del 23 settembre che approva la deliberazione adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL sulla misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La riduzione da applicare alle tipologie di premi e contributi sotto indicati, in attesa della loro revisione, per l'anno 2025, è pari al 14,80 %.
Il provvedimento specifica che la riduzione del 14.80% si applica
- ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958 e
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo Il del citato D.P.R. n.1124/1965, riscossi in forma unificata dall'INPS.
La riduzione non si applica invece ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti interministeriali ovvero :
- le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "AltreAttività", che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
- la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
- la tariffa dei premi della gestione Navigazione.
- ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022
- ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali per l’anno scolastico formativo 2023/2024 è intervenuta la revisione di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n.126,
ATTENZIONE La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2025, l'aggiornamento delle relative tariffe.
Trovi qui il Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022
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