E' stata inserita in extremis nella versione ufficiale del Decreto PNRR pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale (DL N. 19 2024) una norma che introduce una nuova agevolazione per le famiglie con anziani non autosufficienti anticipando parte del piano complessivo contenuto nella legge delega 33 2023 e in fase di attuazione anche con il decreto legislativo in corso di approvazione.
La misura si propone di
- favorire la regolarizzazione delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti
- contribuire ai costi a carico delle famiglie attraverso un esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con mansioni di assistente familiare a soggetti anziani ultraottantenni.
A questo fine sono stanziati oltre 130 milioni di euro fino al 2028 a valere sul Fondo del programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.
Inps gestirà le procedure e accetterà le domande fino a esaurimento delle risorse.
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1) Esonero contributivo assistenza anziani non autosufficienti : requisiti e durata
La data di decorrenza della nuova agevolazione sarà comunicato dall'INPS e dovrebbe essere in vigore fino alla fine del 2025..
I requisiti per l'esonero sono i seguenti
- i soggetti assistiti devono avere almeno ottanta anni, e
- essere titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980.
Il datore di lavoro che effettua l'assunzione dovrà avere un ISEE sociosanitario non superiore a 6mila euro.
L'esonero contributivo sarà pari al 100% dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e
applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ATTENZIONE Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi.
E' possibile anche l' assunzione di parenti o affini, purché il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.(Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali) .
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