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BONUS LAVORATRICI MADRI: PERIMETRO DI TASSAZIONE

Bonus lavoratrici madri: perimetro di tassazione

Le Entrate con interpello n 57/2024 chiariscono quando non sono imponibili le somme corrisposte come wellfare aziendale alle lavoratrici madri

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Con Risposta a interpello n 57 del 1 marzo le Entrate chiariscono il perimetro del trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri in forma di "welfare aziendale" dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità. 

Si chiarisce se tali somme, destinate a coprire la differenza tra l'indennità di maternità e la retribuzione completa, soddisfino i criteri per essere escluse dalla tassazione ai sensi dell'articolo 51 del Tuir.

1) Bonus lavoratrici madri: quando non sono tassati

La Società istante, in qualità di sostituto di imposta, vuole riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra:

  • l'indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell'INPS,  
  • e il cento per cento della retribuzione mensile lorda. 

Tale importo, riconosciuto per i tre mesi successivi al  periodo di astensione obbligatoria, verrebbe erogato a ciascuna lavoratrice non come retribuzione monetaria ma in forma di ''welfare aziendale''. 

Ciò premesso si chiede se quanto rappresentato soddisfi i presupposti di non imponibilità di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 (Tuir).

L'agenzia ricorda che, l'articolo 51 individua al comma 2 e all'ultimo periodo del  comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi  spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri  di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità  contributiva e di progressività dell'imposizione. 

In altri termini, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente deve essere coordinata col principio di onnicomprensività che, riconducendo nell'alveo di tale  categoria reddituale tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, riconosce l'applicazione residuale delle predette deroghe, in ragione anche della  circostanza che i benefit ivi previsti non sempre assumono una connotazione strettamente  reddituale

Pertanto, si evidenzia che le somme in oggetto dovrebbero assumere rilevanza reddituale in quanto rappresentano un'erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile e rispondono a finalità retributive. 

Ciò implica che, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, tali somme non possono essere considerate non tassabili semplicemente perché erogate sotto forma di welfare aziendale, se queste sostituiscono la retribuzione che le lavoratrici avrebbero altrimenti percepito.

Fonte immagine: Foto di andreas160578 da Pixabay

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Risposta AdE 57 del 01.03.2024
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