HOME

/

FISCO

/

RIFORMA FISCALE 2023-2024

/

CPB: AMPLIATA LA PLATEA DEGLI ISA AMMESSI

CPB: ampliata la platea degli ISA ammessi

In GU del 19 ottobre le regole del correttivo al CPB approvate nel Collegato Fiscale per i soggetti ISA e in vigore dal 20 ottobre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato in GU n 246 del 19 ottobre il Decreto n 155/2024 con Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli  enti territoriali.

Il Decreto contiene all'art 7 un correttivo per il Concordato preventivo biennale degli ISA.

Sinteticamente, come evidenziava il comunicato stampa del Governo relativo al Cdm n 100 del 15 ottobre, si modifica l’imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono nel termine del 31 ottobre 2024, possono adottare un regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il decreto adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19. 

1) CPB: il vigore il correttivo per gli ISA

Viene approvato il correttivo per il CPB degli ISA prevedendo che all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2024,  n.  143, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • i soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o  compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito  con  criteri  forfetari,  possono  accedere  al  regime   di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in  cui  anche  per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022
    • a)   hanno   dichiarato   una   delle   cause   di   esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della  pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    • b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione  di non normale svolgimento dell'attivita'  di  cui  all'articolo  9-bis, comma  6,  lett.  a),  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per  le  annualità in  cui  sussistono  le  circostanze previste dal comma 6-bis, lettere  a)  e  b),  ai  fini  del  calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  • a) la base imponibile dell'imposta  sostitutiva  delle  imposte sui  redditi  e  delle  relative  addizionali è costituita   dalla differenza tra  il  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualita' interessata e il valore  dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
  • b) l'imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi  e  delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5 per cento
  • c) la base  imponibile  dell'imposta  sostitutiva  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita  dalla  differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
  • d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata  applicando,  all'incremento  di  cui  alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9 per cento.

Le imposte sostitutive  delle  imposte  sui  redditi  e delle relative addizionali e dell'imposta regionale  sulle  attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma  precedente, sono diminuite del 30 per cento.

Fonte immagine: Foto di Catkin da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 21/11/2024 CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

Trasferimenti aziende e partecipazioni: studio dei Notai sulle novità

Studio Notai n 100/2024 sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale sui trasferimenti di azienda

Adesione al CPB entro il 12.12: acconti d'imposta ravvedibili

I contribuenti ISA che aderiscono al CPB dal 3 al 12 dicembre devono ravvedere gli acconti: facciamo il punto dopo la riapertura dei termini

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.