Il disegno di legge sul lavoro, noto come Collegato lavoro, recentemente approvato dalla Camera dei deputati e attualmente in discussione al Senato, introduce alcune modifiche rilevanti in tema di somministrazione di lavoro, ovvero l'intermediazione nei rapporti di lavoro erogata da Agenzie accreditate presso il Ministero del lavoro, regolamentata nel nostro ordinamento dal d.lgs 81 2015.
Le principali novità, contenute nell’articolo 10 del DDL, riguardano vari aspetti specifici, senza stravolgere l’impianto normativo esistente.
Sulle altre novità vedi Assenze ingiustificate come dimissioni e altre novità
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1) Somministrazione: via la scadenza per gli assunti a tempo indeterminato
Il DDL interviene su alcune norme dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 81/2015, sopprimendo le disposizioni temporanee che regolavano la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato . Si tratta della possibilità di non apporre le causali dopo i primi 12 mesi di contratto a termine
In particolare, viene eliminata la scadenza del 30 giugno 2025, rendendo permanente la possibilità di utilizzo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione per missioni a tempo determinato presso le aziende utilizzatrici
Leggi in merito Somministrazione senza limiti entro il 30 giugno 2025 e Il contratto di somministrazione di lavoro dopo il decreto Dignità
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2) Novità somministrazione: superabile la soglia del 30%
Il DDL interviene anche sul limite quantitativo del 30% dell’utilizzo della somministrazione, stabilito dall’articolo 31, comma 2, del Dlgs 81/2015. In base alla nuova disciplina, tale limite non si applica in due ulteriori casi:
Quando si tratta di lavoratori esentati dai limiti quantitativi per i contratti a termine (richiamando l’articolo 23, comma 2).
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione attraverso il meccanismo della "stabilizzazione".
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3) Novità somministrazione: Modifiche alla disciplina delle causali
Un altro intervento riguarda le causali. Il DDL modifica l’articolo 34, comma 2, del Dlgs 81/2015, esentando alcune categorie di lavoratori dall’obbligo di indicare le causali per i contratti di somministrazione a termine, oltre i primi 12 mesi. Tale esenzione si applica a:
- Lavoratori che percepiscono trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali da almeno sei mesi.
- Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento UE 651/2014, che potranno essere impiegati in somministrazione per un massimo di 24 mesi senza causale.
Queste modifiche mirano a semplificare l’uso della somministrazione di lavoro, introducendo maggiore flessibilità per le aziende e tutelando i lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate, senza alterare radicalmente il quadro normativo esistente.
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